Sentenza 355/1996 (ECLI:IT:COST:1996:355)
Massima numero 23053
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHELI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  14/10/1996;  Decisione del  14/10/1996
Deposito del 22/10/1996; Pubblicazione in G. U. 30/10/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 355/96. CAVE E TORBIERE - VINCOLI AMBIENTALI SUCCESSIVI AL LEGITTIMO INIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA - ART. 39 L. REG. LAZIO N. 27 DEL 1993 - FACOLTA' DI PROSECUZIONE DEI LAVORI ED ONERE DI RICHIEDERE IL NULLA OSTA ENTRO 90 GIORNI - MANCATO RILASCIO DEL NULLA OSTA ENTRO 180 GIORNI - OBBLIGO DI CESSARE LA COLTIVAZIONE DELLA CAVA E DI SISTEMARE L'AREA - LAMENTATO EFFETTO DI RENDERE LECITA PER IL PASSATO UN'ATTIVITA' SANZIONATA PENALMENTE - DENUNZIATA INTERFERENZA DELLA LEGGE REGIONALE NELLA MATERIA PENALE - GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI VINCOLI PAESAGGISTICI SOPRAVVENUTI AL LEGITTIMO INIZIO DI ATTIVITA' DI CAVAZIONE - ESATTA INTERPRETAZIONE - LAVORI AUTORIZZATI E GIA' INIZIATI - VALUTAZIONE SE L'ATTIVITA' COMPIUTA ABBIA DETERMINATO UN PREGIUDIZIO IRREVERSIBILE O SE POSSA AGGRAVARE UN DANNO AMBIENTALE - SPETTANZA ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA E NON AL GIUDICE PENALE - COMPITI DI QUEST'ULTIMO - OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE REGIONALI - SANATORIA INDISCRIMINATA PER IL PASSATO DI CONDOTTE PENALMENTE ILLECITE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 25 e 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, commi 4 e 5, della legge della Regione Lazio 5 maggio 1993, n. 27 - i quali dispongono che, in presenza di vincoli ambientali imposti successivamente al legittimo inizio dell'attivita' estrattiva di cava, i lavori di coltivazione possano proseguire, con l'onere per l'interessato di presentare all'autorita' competente alla gestione del vincolo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, un progetto corredato dallo studio di impatto ambientale, e che, solo in caso di mancato rilascio del nulla-osta entro 180 giorni dalla richiesta, la coltivazione della cava debba cessare e l'interessato debba provvedere alla sistemazione dell'area - sollevata sotto il profilo che le disposizioni impugnate, in quanto riferibili a vincoli paesaggistici imposti prima della loro entrata in vigore, renderebbero lecita per il passato un'attivita' sanzionata penalmente dall'art. 1-sexies del d.l. 25 giugno 1985, n. 312, aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431. Invero, se esattamente interpretata, la giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che, in assenza di disciplina transitoria per l'ipotesi di vincoli paesaggistici sopravvenuti al legittimo inizio di attivita' di cavazione, occorre distinguere tra lavori autorizzati ma non ancora iniziati e lavori autorizzati e gia' iniziati. Per i primi, l'imposizione del vincolo impedisce di iniziare l'attivita' prima di una specifica autorizzazione dell'autorita' competente; per i secondi, non si determina automaticamente ne' la caducazione dell'autorizzazione gia' assentita, ne' l'illiceita' della prosecuzione dell'attivita' di cavazione. Infatti, la valutazione se l'attivita' gia' compiuta al sopravvenire del vincolo abbia determinato un pregiudizio irreversibile del bene protetto, ovvero se la prosecuzione dei lavori legittimamente iniziati possa aggravare un danno ambientale, deve essere affidata alla pubblica amministrazione, che e' dotata dei poteri di sospensione dei lavori e di revoca delle autorizzazioni, mentre non puo' spettare giudice penale, a causa della molteplicita' degli interessi coinvolti e della esigenza di certezza in materia penale. Il compito del giudice penale, pertanto, e' limitato all'accertamento, ancorato ad un parametro preciso ed oggettivo, se, al momento dell'entrata in vigore del vincolo paesaggistico, vi sia gia' stata una reale e rilevante modificazione dell'ambiente, mentre l'ulteriore valutazione della incidenza della prosecuzione dei lavori di cavazione sul paesaggio e la scelta degli strumenti piu' appropriati di salvaguardia esula dalla competenza del giudice penale, rientrando appieno nei poteri e doveri di ponderazione propri dell'amministrazione. Poiche' si tratta di materia in cui la gia' avvenuta alterazione dell'ambiente nel legittimo esercizio di un'attivita' produttiva, richiede strumenti di intervento flessibili ed adeguati, questo criterio di ripartizione delle competenze appare ragionevole, ma, per essere equilibrato e conforme all'assetto dell'insieme dei valori costituzionali coinvolti, deve considerarsi la pubblica amministrazione vincolata ad impiegare con prontezza e sollecitudine, se necessario, tutti i disponibili strumenti repressivi e di salvaguardia. Ora le disposizioni impugnate, nel regolare un procedimento finalizzato all'adozione di un eventuale provvedimento di revoca, per il caso che un vincolo ambientale sia stato imposto successivamente al legittimo inizio dell'attivita' (provvedimento che puo' intervenire anche nelle forme del silenzio-diniego, trascorsi 180 giorni dalla domanda) si limitano ad organizzare il doveroso esercizio delle competenze regionali in materia, e non pongono affatto una sanatoria indiscriminata, volta a rendere retroattivamente lecite condotte penalmente sanzionate, in quanto presupposto delle fattispecie da esse regolate e' il legittimo inizio dell'attivita' di cavazione, da intendersi come gia' intervenuta e rilevante modificazione dell'ambiente, che segna il discrimine tra valutazione rimessa alla pubblica amministrazione competente e illecito penale. Va peraltro evidenziato che la legge regionale non fa venir meno i concorrenti poteri di salvaguardia e di tutela del paesaggio che spettano comunque alla Regione e che, essendo il procedimento ordinato secondo scansioni temporali rigorose, lo spirare del termine stabilito per il suo compimento comporta il formarsi di un provvedimento di diniego e, nell'ipotesi del protrarsi dell'attivita' di cavazione, la sicura configurabilita' del reato previsto dall'art. 1-sexies del d.l. n. 312 del 1985, aggiunto dalla legge di conversione n. 431 del 1985. - V. Cass. pen., 7 marzo 1992, Midolini. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte