Sentenza 356/1996 (ECLI:IT:COST:1996:356)
Massima numero 23055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
14/10/1996; Decisione del
14/10/1996
Deposito del 22/10/1996; Pubblicazione in G. U. 30/10/1996
Titolo
SENT. 356/96 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - OGGETTO - POSSIBILITA' DI DIVERSE PLAUSIBILI INTERPRETAZIONI DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - POSSIBILITA' DI RAGGIUNGERE IL RISULTATO RITENUTO CONFORME A COSTITUZIONE ANCHE ATTRAVERSO UNA INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - CONFIGURABILITA' DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' COME DI MERA INTERPRETAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 356/96 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - OGGETTO - POSSIBILITA' DI DIVERSE PLAUSIBILI INTERPRETAZIONI DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - POSSIBILITA' DI RAGGIUNGERE IL RISULTATO RITENUTO CONFORME A COSTITUZIONE ANCHE ATTRAVERSO UNA INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - CONFIGURABILITA' DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' COME DI MERA INTERPRETAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
In linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali. Pertanto, qualora le disposizioni impugnate siano suscettibili di diverse interpretazioni, le quali pero' convergano sul risultato cui si mira e che e' ritenuto conforme alla Costituzione, mentre la divergenza riguardi soltanto le vie da percorrere (l'una richiedendo una previa declaratoria d'incostituzionalita'; l'altra implicando semplici operazioni interpretative di norme legislative), la questione di costituzionalita' deve essere dichiarata inammissibile, perche' essa in realta' tende a configurarsi come un improprio tentativo per ottenere dalla Corte costituzionale l'avallo a favore di un'interpretazione, contro un'altra interpretazione, senza che da cio' conseguano differenze in ordine alla difesa dei principi e delle regole costituzionali, cio' in cui, esclusivamente, consiste il compito della giurisdizione costituzionale. - V., 'ex plurimis', S. nn. 30/1990, 149/1994, 58/1995, 296/1995, 321/1995, 360/1995, 307/1996; O. n. 274/1991. red.: A. Franco
In linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali. Pertanto, qualora le disposizioni impugnate siano suscettibili di diverse interpretazioni, le quali pero' convergano sul risultato cui si mira e che e' ritenuto conforme alla Costituzione, mentre la divergenza riguardi soltanto le vie da percorrere (l'una richiedendo una previa declaratoria d'incostituzionalita'; l'altra implicando semplici operazioni interpretative di norme legislative), la questione di costituzionalita' deve essere dichiarata inammissibile, perche' essa in realta' tende a configurarsi come un improprio tentativo per ottenere dalla Corte costituzionale l'avallo a favore di un'interpretazione, contro un'altra interpretazione, senza che da cio' conseguano differenze in ordine alla difesa dei principi e delle regole costituzionali, cio' in cui, esclusivamente, consiste il compito della giurisdizione costituzionale. - V., 'ex plurimis', S. nn. 30/1990, 149/1994, 58/1995, 296/1995, 321/1995, 360/1995, 307/1996; O. n. 274/1991. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte