Sentenza 356/1996 (ECLI:IT:COST:1996:356)
Massima numero 23056
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  14/10/1996;  Decisione del  14/10/1996
Deposito del 22/10/1996; Pubblicazione in G. U. 30/10/1996
Massime associate alla pronuncia:  23054  23055


Titolo
SENT. 356/96 C. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - PRODOTTI ALIMENTARI - PUBBLICITA' INGANNEVOLE - ART. 13 L. N. 283 DEL 1962 - CONFIGURAZIONE COME REATO - ARTT. 18 E 29 D.LGS. N. 109 DEL 1992 - PREVISIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE STESSE INFRAZIONI - PRESUNTA ABROGAZIONE DELLA NORMA CHE PUNISCE PENALMENTE LA FATTISPECIE CON CONSEGUENTE DEPENALIZZAZIONE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DIRETTIVO DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE DI SALVAGUARDIA DELLE NORME PENALI VIGENTI - POSSIBILE DIVERSA INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE NEL SENSO DELLA PERDURANTE VIGENZA DELLA NORMA PENALE DELL'ART. 13 L. N. 283 DEL 1962 - PLAUSIBILITA' DI ENTRAMBE LE INTERPRETAZIONI - POSSIBILITA' DI RAGGIUNGERE LO STESSO RISULTATO RITENUTO CONFORME A COSTITUZIONE IN VIA INTERPRETATIVA - CONFIGURABILITA' DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' COME TENTATIVO DI AVALLARE UNA DELLE DUE INTERPRETAZIONI - MANCANZA DI EFFETTI IN ORDINE ALLA DIFESA DEI PRINCIPI E DELLE REGOLE COSTITUZIONALI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18, comma 2, e 29, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari), nella parte in cui abrogherebbero parzialmente per incompatibilita' l'art. 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che prevede come reato sanzionato con la pena dell'ammenda la pubblicita' ingannevole di prodotti alimentari circa la loro natura, sostanza, qualita' o proprieta' nutritive, depenalizzando la fattispecie e sanzionandola come semplice illecito amministrativo, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., sotto il profilo del contrasto con l'art. 2, punto d), della legge di delegazione 29 dicembre 1990, n. 428, il quale pone il principio e criterio direttivo della salvaguardia delle norme penali vigenti. La questione di costituzionalita', invero, si basa sul presupposto che le disposizioni impugnate vadano interpretate nel senso che esse abroghino l'art. 13 della legge n. 283 del 1962, e che quindi le violazioni in tema di pubblicita' ingannevole di prodotti alimentari oggi integrino non piu' un reato, ma un semplice illecito amministrativo. Senonche' a tale interpretazione e' possibile contrapporne, con argomenti altrettanto plausibili, un'altra - peraltro prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimita' - che conduce al risultato opposto della perdurante vigenza della norma penale dell'art. 13 cit. A favore di quest'ultimo risultato potrebbe infatti sostenersi: a) che vi sia un concorso tra illecito penale ed illecito amministrativo, facendo valere in tal senso il terzo comma dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che fra l'altro stabilisce che per i fatti di cui all'art. 13 l. n. 283 del 1962 si applicano in ogni caso le disposizioni penali ivi previste), nonche' l'art. 2, lett. d) della legge di delegazione n. 428 del 1990 (che prescrive che si <> e delega il Governo a stabilire sanzioni amministrative e penali <>); b) ovvero che la clausola <> contenuta nel primo comma dell'art. 18 del d.lgs. n. 109 del 1992, si riferisca anche alle ipotesi previste nell'impugnato secondo comma, facendo valere anche qui il principio secondo cui il decreto delegato deve essere interpretato alla luce della legge di delega, nonche' lo stesso terzo comma dell'art. 9 della l. n. 689 del 1981. Seguendo una di queste due interpretazioni, anche l'impugnato art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 1992, che prevede l'abrogazione di tutte le disposizioni, incompatibili o diverse, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari e relative modalita', potrebbe essere interpretato nel senso che esso sarebbe derogato dal precedente art. 18 in ordine alla salvaguardia delle previgenti norme penali. Le disposizioni impugnate sono dunque suscettibili di due diverse interpretazioni, entrambe sostenibili con validi argomenti, una delle quali ritiene la perdurante vigenza della norma penale dell'art. 13 della legge n. 283 del 1962, sottraendo cosi' alla questione d'incostituzionalita' sollevata la sua premessa. In questa situazione, la richiesta pronuncia d'incostituzionalita' e' ingiustificata. Invero, in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali. Nella specie, il risultato al quale il giudice rimettente mira e ch'egli considera dovuto per ragioni costituzionali - la perdurante vigenza della norma del 1962 - puo' essere raggiunto sulla base dell'interpretazione delle norme vigenti, senza involgere la questione di legittimita' costituzionale delle norme del 1992. Pertanto, poiche' entrambe le possibili interpretazioni delle disposizioni impugnate mirano al medesimo risultato, ritenuto conforme a Costituzione, la proposta questione di costituzionalita' tende a configurarsi come un improprio tentativo per ottenere dalla Corte costituzionale l'avallo a favore di una interpretazione, contro un'altra interpretazione, senza che da cio' conseguano differenze in ordine alla difesa dei principi e delle regole costituzionali, cio' in cui, esclusivamente, consiste il compito della giurisdizione costituzionale. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  29/12/1990  n. 428  art. 0