Sentenza 358/1996 (ECLI:IT:COST:1996:358)
Massima numero 22897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  14/10/1996;  Decisione del  14/10/1996
Deposito del 22/10/1996; Pubblicazione in G. U. 30/10/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 358/96. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO CAUTELARE - ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI MERITO DA EFFETTUARSI ALL'ESTERO - TERMINE DI TRENTA GIORNI PER L'INIZIO DI TALE GIUDIZIO - OMESSA PREVISIONE DELLA POSSIBILITA' DI TRIPLICAZIONE DEL TERMINE - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA PER IPOTESI ANALOGA (ART. 669-'SEXIES' C.P.C.) - INIDONEITA' DEL 'TERTIUM COMPARATIONIS' INDICATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-'octies', primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito debba effettuarsi all'estero, il termine per l'inizio di tale giudizio possa essere triplicato dal giudice che ha emesso l'ordinanza di accoglimento, in quanto - posto che il meccanismo della notificazione all'estero e' stato definitivamente modificato, relativamente all'aspetto funzionale, dall'intervenuta declaratoria di incostituzionalita' di cui alla sentenza n. 69/1994, che assume una valenza generale e coinvolge il complessivo sistema notificatorio degli atti processuali risultante dagli artt. 142 e 143 cod. proc. civ. - l'interpretazione della norma censurata, conforme all'intervento della Corte, consente di ritenere la stessa immune dai vizi di incostituzionalita' prospettati. Infatti, la scissione soggettiva dei momenti di perfezionamento e di operativita' della notificazione, ed il correlato principio di sufficienza del compimento delle formalita' che non sfuggono alla disponibilita' del notificante, elidono il supposto notevole aggravamento derivante dal "segmento estero" della notificazione a persona non residente ne' dimorante, ne' domiciliata in Italia; facendo cosi' ritenere il termine di trenta giorni in esame congruo a soddisfare il diritto dell'attore ad un'adeguata e meditata predisposizione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, nel rispetto della generale esigenza di speditezza caratterizzante il procedimento cautelare uniforme. Ne', peraltro, su tale ponderazione di congruita' puo' influire il confronto che il giudice rimettente opera col termine di cui al secondo comma dell'art. 669-'sexies' - che, data anche la diversa collocazione rispetto alla disposizione impugnata, costituisce un 'tertium comparationis' del tutto inidoneo - perche' questo non puo' mai superare i ventiquattro giorni e resta quindi comunque inferiore al termine previsto dalla norma 'de qua'. - Circa la notificazione di atti processuali all'estero, cfr., tra le altre, S. nn. 138/1975, 10/1978; v., altresi', S. n. 253/1994. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte