Sentenza 23/2022 (ECLI:IT:COST:2022:23)
Massima numero 44507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  25/11/2021;  Decisione del  25/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44497  44498  44499  44500  44501  44502  44503  44504  44505  44506  44508  44509  44510  44511  44512  44513


Titolo
Appalti pubblici - In genere - Norme della Provincia autonoma di Trento - Semplificazioni in materia di contratti pubblici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Affidamento di servizi e forniture - Elementi di valutazione per le amministrazioni aggiudicatarie - Autorizzazione a utilizzare quelli dichiarati costituzionalmente illegittimi con la medesima pronuncia - Novella dei criteri di valutazione della componente del prezzo, identici a quelli dichiarati costituzionalmente illegittimi con la medesima pronuncia - Violazione dei limiti statutari in materia di contratti pubblici - Illegittimità costituzionale, anche parziale. (Classif. 015001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei limiti statutari, in relazione alla norma di riforma economico-sociale di cui all'art. 95, comma 6, cod. contratti pubblici, l'art. 52, comma 6, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, che ha inserito il comma 5-bis nell'art. 2 della legge prov. Trento n. 2 del 2020, nella parte in cui prevede che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per l'affidamento di servizi e forniture le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare gli elementi di valutazione previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto», nonché dell'art. 52, comma 7, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, che ha inserito il comma 6-bis nell'art. 2 della legge prov. Trento n. 2 del 2020. Quanto alla prima delle disposizioni impugnate dal Governo, la norma continua ad imporre che gli elementi di valutazione delle offerte si traducano in criteri quantitativi o tabellari, così limitando "a valle" l'autonomia dell'amministrazione; inoltre la preferenza per chi subappalta o si rifornisce da micro, piccole o medie imprese locali conferisce rilevanza a elementi in sé discriminatori, avulsi in quanto tali da ogni possibile giudizio qualitativo sull'offerta. Quanto alla seconda delle disposizioni impugnate, essa coincide con quella dell'art. 2, comma 4, legge prov. Trento n. 2 del 2020, già dichiarata costituzionalmente illegittima.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  13/05/2020  n. 3  art. 52  co. 6

legge della Provincia autonoma di Trento  23/03/2020  n. 2  art. 2  co. 5

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  18/04/2016  n. 50  art. 95    co. 6