Appalti pubblici - In genere - Norme della Provincia autonoma di Trento - Semplificazioni in materia di contratti pubblici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Affidamento di servizi e forniture - Elementi di valutazione per le amministrazioni aggiudicatarie - Autorizzazione a utilizzare quelli dichiarati costituzionalmente illegittimi con la medesima pronuncia - Novella dei criteri di valutazione della componente del prezzo, identici a quelli dichiarati costituzionalmente illegittimi con la medesima pronuncia - Violazione dei limiti statutari in materia di contratti pubblici - Illegittimità costituzionale, anche parziale. (Classif. 015001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei limiti statutari, in relazione alla norma di riforma economico-sociale di cui all'art. 95, comma 6, cod. contratti pubblici, l'art. 52, comma 6, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, che ha inserito il comma 5-bis nell'art. 2 della legge prov. Trento n. 2 del 2020, nella parte in cui prevede che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per l'affidamento di servizi e forniture le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare gli elementi di valutazione previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto», nonché dell'art. 52, comma 7, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, che ha inserito il comma 6-bis nell'art. 2 della legge prov. Trento n. 2 del 2020. Quanto alla prima delle disposizioni impugnate dal Governo, la norma continua ad imporre che gli elementi di valutazione delle offerte si traducano in criteri quantitativi o tabellari, così limitando "a valle" l'autonomia dell'amministrazione; inoltre la preferenza per chi subappalta o si rifornisce da micro, piccole o medie imprese locali conferisce rilevanza a elementi in sé discriminatori, avulsi in quanto tali da ogni possibile giudizio qualitativo sull'offerta. Quanto alla seconda delle disposizioni impugnate, essa coincide con quella dell'art. 2, comma 4, legge prov. Trento n. 2 del 2020, già dichiarata costituzionalmente illegittima.