Sentenza 361/1996 (ECLI:IT:COST:1996:361)
Massima numero 22906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
17/10/1996; Decisione del
17/10/1996
Deposito del 24/10/1996; Pubblicazione in G. U. 30/10/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 361/96. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI - ART. 16, COMMA 6, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 412 (LEGGE FINANZIARIA PER IL 1992) - CUMULO DEGLI INTERESSI LEGALI CON LA RIVALUTAZIONE MONETARIA IN CASO DI PAGAMENTO RITARDATO - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CREDITI DI LAVORO, CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 361/96. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI - ART. 16, COMMA 6, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 412 (LEGGE FINANZIARIA PER IL 1992) - CUMULO DEGLI INTERESSI LEGALI CON LA RIVALUTAZIONE MONETARIA IN CASO DI PAGAMENTO RITARDATO - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CREDITI DI LAVORO, CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (recante: "Disposizioni in materia di finanza pubblica") - nella parte in cui non prevede per i crediti previdenziali, diversamente dai crediti di lavoro, il cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria in caso di pagamento ritardato - in quanto, posto che la sentenza n. 156 del 1991, ravvisando l'analogia funzionale delle prestazioni previdenziali con i crediti di lavoro, ma muovendo implicitamente dalla premessa della diversita' strutturale delle due categorie di crediti, ha fondato l'estensione della regola del cumulo alle prestazioni previdenziali sul requisito di adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore, enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost.; e considerato, peraltro, che la Corte ha piu' volte riconosciuto che "l'art. 38 Cost. non esclude la possibilita' di un intervento legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante", detta possibilita' deve essere a maggior ragione ammessa per gli accessori del credito, in relazione ad una normativa che, in deroga al diritto comune dell'art. 1224 cod. civ., aggrava la responsabilita' dell'ente pubblico previdenziale attribuendo al creditore il privilegio del coacervo della rivalutazione monetaria con gli interessi. Ed invero, dopo la sentenza n. 156 citata, in un contesto di progressivo deterioramento della finanza pubblica, la necessita' di una piu' adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica e' stata fatta valere dal legislatore con la norma in esame, il cui inserimento nella legge finanziaria mette in evidenza la 'ratio' autonoma che la rende non ingiustificata (v. sentenza n. 207 del 1994). - Cfr., altresi', S. n. 394/1992 e O. nn. 441/1995, 104/1994, 161/1993, 410/1992, 411/1992, 424/1992. - In ordine alla possibilita' di un intervento legislativo che attui un contemperamento della tutela del pensionato con le disponibilita' del bilancio pubblico, v., 'ex plurimis', S. nn. 220/1988, 822/1988, 119/1991 e 240/1994. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (recante: "Disposizioni in materia di finanza pubblica") - nella parte in cui non prevede per i crediti previdenziali, diversamente dai crediti di lavoro, il cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria in caso di pagamento ritardato - in quanto, posto che la sentenza n. 156 del 1991, ravvisando l'analogia funzionale delle prestazioni previdenziali con i crediti di lavoro, ma muovendo implicitamente dalla premessa della diversita' strutturale delle due categorie di crediti, ha fondato l'estensione della regola del cumulo alle prestazioni previdenziali sul requisito di adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore, enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost.; e considerato, peraltro, che la Corte ha piu' volte riconosciuto che "l'art. 38 Cost. non esclude la possibilita' di un intervento legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante", detta possibilita' deve essere a maggior ragione ammessa per gli accessori del credito, in relazione ad una normativa che, in deroga al diritto comune dell'art. 1224 cod. civ., aggrava la responsabilita' dell'ente pubblico previdenziale attribuendo al creditore il privilegio del coacervo della rivalutazione monetaria con gli interessi. Ed invero, dopo la sentenza n. 156 citata, in un contesto di progressivo deterioramento della finanza pubblica, la necessita' di una piu' adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica e' stata fatta valere dal legislatore con la norma in esame, il cui inserimento nella legge finanziaria mette in evidenza la 'ratio' autonoma che la rende non ingiustificata (v. sentenza n. 207 del 1994). - Cfr., altresi', S. n. 394/1992 e O. nn. 441/1995, 104/1994, 161/1993, 410/1992, 411/1992, 424/1992. - In ordine alla possibilita' di un intervento legislativo che attui un contemperamento della tutela del pensionato con le disponibilita' del bilancio pubblico, v., 'ex plurimis', S. nn. 220/1988, 822/1988, 119/1991 e 240/1994. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte