Sentenza 363/1996 (ECLI:IT:COST:1996:363)
Massima numero 23057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
17/10/1996; Decisione del
17/10/1996
Deposito del 30/10/1996; Pubblicazione in G. U. 06/11/1996
Titolo
SENT. 363/96 A. REATI MILITARI - PENE MILITARI ACCESSORIE - DEGRADAZIONE E RIMOZIONE - NATURA ED EFFETTI - VICE BRIGADIERI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA DEI CARABINIERI - ARTT. 12 E 34 L. N. 1168 DEL 1961 - PERDITA DEL GRADO E CESSAZIONE DAL SERVIZIO ATTIVO (DESTITUZIONE DI DIRITTO) - NATURA - SANZIONI DISCIPLINARI IRROGATE DALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA.
SENT. 363/96 A. REATI MILITARI - PENE MILITARI ACCESSORIE - DEGRADAZIONE E RIMOZIONE - NATURA ED EFFETTI - VICE BRIGADIERI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA DEI CARABINIERI - ARTT. 12 E 34 L. N. 1168 DEL 1961 - PERDITA DEL GRADO E CESSAZIONE DAL SERVIZIO ATTIVO (DESTITUZIONE DI DIRITTO) - NATURA - SANZIONI DISCIPLINARI IRROGATE DALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA.
Testo
Gli artt. 28 e 29 del codice penale militare di pace prevedono, nell'ambito delle pene militari accessorie, la degradazione e la rimozione, che hanno entrambe carattere perpetuo. La degradazione si applica a tutti i militari e priva radicalmente il condannato della qualita' di militare; la rimozione colpisce quelli rivestiti di un grado, e comunque appartenenti ad una classe superiore all'ultima, e fa discendere il militare condannato <>. La pena accessoria della rimozione, pertanto, non comporta di per se' la cessazione dal servizio. Questa misura espulsiva e' invece prevista, per i vice brigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri, dagli artt. 12, lett. f), e 34, n. 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, che stabiliscono la cessazione dal servizio continuativo per la perdita del grado; quest'ultima segue, in particolare, alla condanna, passata in giudicato, nei casi in cui la legge penale militare preveda la pena accessoria della rimozione. La perdita del grado e la cessazione dal servizio, pertanto, pur essendo consequenziali alla rimozione, non sono inflitte dal giudice penale, ma dall'autorita' amministrativa, con un provvedimento amministrativo. red.: A. Franco
Gli artt. 28 e 29 del codice penale militare di pace prevedono, nell'ambito delle pene militari accessorie, la degradazione e la rimozione, che hanno entrambe carattere perpetuo. La degradazione si applica a tutti i militari e priva radicalmente il condannato della qualita' di militare; la rimozione colpisce quelli rivestiti di un grado, e comunque appartenenti ad una classe superiore all'ultima, e fa discendere il militare condannato <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte