Sentenza 363/1996 (ECLI:IT:COST:1996:363)
Massima numero 23058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
17/10/1996; Decisione del
17/10/1996
Deposito del 30/10/1996; Pubblicazione in G. U. 06/11/1996
Titolo
SENT. 363/96 B. MILITARE - VICE BRIGADIERI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA DEI CARABINIERI - ARTT. 12 E 34 L. N. 1168 DEL 1961 - PENA ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE INFLITTA CON CONDANNA PENALE PASSATA IN GIUDICATO - SANZIONE DISCIPLINARE DELLA PERDITA DEL GRADO E CESSAZIONE DAL SERVIZIO ATTIVO (DESTITUZIONE DI DIRITTO) - INFLIZIONE AUTOMATICA DA PARTE DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA - INSTAURAZIONE DI UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 363/96 B. MILITARE - VICE BRIGADIERI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA DEI CARABINIERI - ARTT. 12 E 34 L. N. 1168 DEL 1961 - PENA ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE INFLITTA CON CONDANNA PENALE PASSATA IN GIUDICATO - SANZIONE DISCIPLINARE DELLA PERDITA DEL GRADO E CESSAZIONE DAL SERVIZIO ATTIVO (DESTITUZIONE DI DIRITTO) - INFLIZIONE AUTOMATICA DA PARTE DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA - INSTAURAZIONE DI UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 Cost., gli artt. 12, lett. f), e 34, n. 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri), nella parte in cui non prevedono l'instaurazione del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione. Secondo la giurisprudenza della Corte, invero, e' illegittima la destituzione di diritto e sussiste la necessita' che si svolga il procedimento disciplinare al fine di assicurare l'indispensabile gradualita' sanzionatoria, riconducendo alla loro sede naturale le relative valutazioni. L'automatismo previsto dalle disposizioni impugnate, quindi, viola l'art. 3 Cost. con riguardo, innanzitutto, al canone della razionalita' normativa. Inoltre, avendo la legge 7 febbraio 1990, n. 19, disposto che il pubblico dipendente puo' essere destituito, a seguito di condanna penale, soltanto all'esito del procedimento disciplinare, il trattamento deteriore riservato agli appartenenti all'Arma dei carabinieri non trova valida ragione giustificatrice nel loro 'status' militare. Infine, la mancata previsione del procedimento disciplinare, nel vulnerare le garanzie procedurali poste a presidio della difesa, finisce per ledere anche il buon andamento dell'amministrazione militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali. - V. la precedente massima A, nonche' S. nn. 971/1988, 104/1991, 415/1991, 134/1992, 126/1995. red.: A. Franco
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 Cost., gli artt. 12, lett. f), e 34, n. 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri), nella parte in cui non prevedono l'instaurazione del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione. Secondo la giurisprudenza della Corte, invero, e' illegittima la destituzione di diritto e sussiste la necessita' che si svolga il procedimento disciplinare al fine di assicurare l'indispensabile gradualita' sanzionatoria, riconducendo alla loro sede naturale le relative valutazioni. L'automatismo previsto dalle disposizioni impugnate, quindi, viola l'art. 3 Cost. con riguardo, innanzitutto, al canone della razionalita' normativa. Inoltre, avendo la legge 7 febbraio 1990, n. 19, disposto che il pubblico dipendente puo' essere destituito, a seguito di condanna penale, soltanto all'esito del procedimento disciplinare, il trattamento deteriore riservato agli appartenenti all'Arma dei carabinieri non trova valida ragione giustificatrice nel loro 'status' militare. Infine, la mancata previsione del procedimento disciplinare, nel vulnerare le garanzie procedurali poste a presidio della difesa, finisce per ledere anche il buon andamento dell'amministrazione militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali. - V. la precedente massima A, nonche' S. nn. 971/1988, 104/1991, 415/1991, 134/1992, 126/1995. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte