Sentenza 363/1996 (ECLI:IT:COST:1996:363)
Massima numero 23059
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
17/10/1996; Decisione del
17/10/1996
Deposito del 30/10/1996; Pubblicazione in G. U. 06/11/1996
Titolo
SENT. 363/96 C. REATI MILITARI - PENE MILITARI ACCESSORIE - RIMOZIONE - ART. 33 COD. PEN. MILITARE DI PACE - VICE BRIGADIERI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA DEI CARABINIERI - APPLICAZIONE CONCORRENTE DEGLI ARTT. 12 E 34 L. N. 1168 DEL 1961 - PERDITA DEL GRADO E CESSAZIONE DAL SERVIZIO ATTIVO (DESTITUZIONE DI DIRITTO) - PRETESA SOTTRAZIONE DELLA PENA ACCESSORIA AL GIUDICE NATURALE ED ATTRIBUZIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PRESUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON ALTRI MILITARI NON PIU' SOGGETTI ALLA APPLICAZIONE AUTOMATICA DELLA DESTITUZIONE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27 COST. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - AMMODERNAMENTO DELLE PENE MILITARI ACCESSORIE - REVISIONE DEL CODICE PENALE MILITARE NELLA SUA INTEREZZA - NECESSITA' - MONITO AL LEGISLATORE.
SENT. 363/96 C. REATI MILITARI - PENE MILITARI ACCESSORIE - RIMOZIONE - ART. 33 COD. PEN. MILITARE DI PACE - VICE BRIGADIERI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA DEI CARABINIERI - APPLICAZIONE CONCORRENTE DEGLI ARTT. 12 E 34 L. N. 1168 DEL 1961 - PERDITA DEL GRADO E CESSAZIONE DAL SERVIZIO ATTIVO (DESTITUZIONE DI DIRITTO) - PRETESA SOTTRAZIONE DELLA PENA ACCESSORIA AL GIUDICE NATURALE ED ATTRIBUZIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PRESUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON ALTRI MILITARI NON PIU' SOGGETTI ALLA APPLICAZIONE AUTOMATICA DELLA DESTITUZIONE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27 COST. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - AMMODERNAMENTO DELLE PENE MILITARI ACCESSORIE - REVISIONE DEL CODICE PENALE MILITARE NELLA SUA INTEREZZA - NECESSITA' - MONITO AL LEGISLATORE.
Testo
E' infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del codice penale militare di pace, relativamente alla pena accessoria della rimozione, sollevata sotto il profilo che la concorrente applicazione degli artt. 12, lett. f), e 34, n. 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri) e della disposizione impugnata sottrarrebbe la valutazione della pena accessoria al giudice naturale, rimettendola alla pubblica amministrazione e determinerebbe una disparita' di trattamento con gli altri militari, i quali, dopo la sent. n. 104 del 1991, non sono piu' soggetti alla applicazione automatica della destituzione. Invero, la rimozione e' una pena militare accessoria, irrogata dall'autorita' giudiziaria e non dalla pubblica amministrazione, che puo' adottare soltanto le misure disciplinari amministrative della perdita del grado e della cessazione dal servizio. La nuova disciplina di cui all'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (che ha espunto dall'ordinamento la destituzione di diritto del pubblico dipendente a seguito di condanna penale, abrogando ogni contraria disposizione) e' estranea alla applicazione delle pene accessorie, anche di carattere interdittivo. Tuttavia va ribadito il monito al legislatore per l'ammodernamento del sistema delle pene militari accessorie - con specifico riguardo all'introduzione di pene accessorie temporanee - e per la revisione del codice penale militare nella sua interezza, in aderenza ai valori dettati dalla Costituzione. - V. le precedenti massime A e B, nonche' S. nn. 490/1989, 197/1993, 137/1994, 201/1994. red.: A. Franco
E' infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del codice penale militare di pace, relativamente alla pena accessoria della rimozione, sollevata sotto il profilo che la concorrente applicazione degli artt. 12, lett. f), e 34, n. 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri) e della disposizione impugnata sottrarrebbe la valutazione della pena accessoria al giudice naturale, rimettendola alla pubblica amministrazione e determinerebbe una disparita' di trattamento con gli altri militari, i quali, dopo la sent. n. 104 del 1991, non sono piu' soggetti alla applicazione automatica della destituzione. Invero, la rimozione e' una pena militare accessoria, irrogata dall'autorita' giudiziaria e non dalla pubblica amministrazione, che puo' adottare soltanto le misure disciplinari amministrative della perdita del grado e della cessazione dal servizio. La nuova disciplina di cui all'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (che ha espunto dall'ordinamento la destituzione di diritto del pubblico dipendente a seguito di condanna penale, abrogando ogni contraria disposizione) e' estranea alla applicazione delle pene accessorie, anche di carattere interdittivo. Tuttavia va ribadito il monito al legislatore per l'ammodernamento del sistema delle pene militari accessorie - con specifico riguardo all'introduzione di pene accessorie temporanee - e per la revisione del codice penale militare nella sua interezza, in aderenza ai valori dettati dalla Costituzione. - V. le precedenti massime A e B, nonche' S. nn. 490/1989, 197/1993, 137/1994, 201/1994. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte