Sentenza 364/1996 (ECLI:IT:COST:1996:364)
Massima numero 23060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  17/10/1996;  Decisione del  17/10/1996
Deposito del 30/10/1996; Pubblicazione in G. U. 06/11/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 364/96. ELEZIONI - ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI - NON CANDIDABILITA' DI COLORO CHE ABBIANO RIPORTATO CONDANNA IRREVOCABILE PER DELITTO CONCERNENTE L'USO O IL TRASPORTO DI ARMI, MUNIZIONI O MATERIE ESPLODENTI - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA NECESSARIA PRECISIONE E DETERMINATEZZA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' - ESIGENZA DI PRECISA TIPIZZAZIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' - POSSIBILITA' DI ELIMINAZIONE DEI DUBBI INTERPRETATIVI DA PARTE DELL'ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE - NECESSARIO ADEGUAMENTO AL PRINCIPIO COSTITUZIONALE CHE CONFIGURA L'ELEGGIBILITA' COME REGOLA E L'INELEGGIBILITA' COME ECCEZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 1, lett. a), della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non candidabilita' di coloro i quali hanno riportato condanna irrevocabile per un delitto concernente l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, sollevata sotto il profilo che introdurrebbe una causa di ineleggibilita' priva dei necessari requisiti di precisione e determinatezza. E' vero, che le cause di ineleggibilita' devono essere tipizzate dalla legge con sufficiente precisione, al fine di evitare, o almeno limitare, le situazioni di incertezza; ed e' anche vero la disposizione denunciata, nella parte concernente l'uso e il trasporto di armi, puo' far sorgere qualche perplessita', si' che sarebbe stato consigliabile evitare il ricorso a formule legislative descrittive di piu' fattispecie, richiamando invece puntualmente i singoli delitti. Tuttavia tali rilievi non si tramutano, di per se', in vizi di legittimita' costituzionale, in quanto eventuali dubbi interpretativi potranno essere superati dall'elaborazione giurisprudenziale, che, utilizzando i comuni canoni ermeneutici, potra' precisare le formule normative, dando ad esse un contorno piu' netto, conformemente al principio costituzionale che assume a regola l'eleggibilita', e configura l'ineleggibilita' quale eccezione. Invero, le norme che derogano al principio della generalita' del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono contenersi nei limiti di quanto e' necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate, e d'altronde soccorrono anche i lavori preparatori nel senso di un'interpretazione rigorosa della norma denunciata. - Sul principio secondo cui le norme che derogano al principio costituzionale della generalita' del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione, v. S. nn. 46/1969, 108/1969, 38/1971, 189/1971, 58/1972, 166/1972, e, piu' di recente, 571/1989, 344/1993, 141/1996. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte