Ordinanza 366/1996 (ECLI:IT:COST:1996:366)
Massima numero 23062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  17/10/1996;  Decisione del  17/10/1996
Deposito del 30/10/1996; Pubblicazione in G. U. 06/11/1996
Massime associate alla pronuncia:  23061


Titolo
ORD. 366/96 B. DECRETO LEGGE - DECADENZA PER EFFETTO DI MANCATA CONVERSIONE NEL TERMINE - PERDITA DI EFFICACIA 'EX TUNC' - REITERAZIONE DI DECRETI LEGGE DECADUTI PER MANCATA CONVERSIONE - GIUDIZIO INCIDENTALE AVENTE AD OGGETTO DISPOSIZIONE DI DECRETO LEGGE DECADUTO MA RIPRODOTTA DA DECRETO LEGGE REITERATO - VERIFICA DELLA POSSIBILITA' DI TRASFERIRE AL NUOVO DECRETO LEGGE IL GIUDIZIO INCIDENTALE DI COSTITUZIONALITA' - VALUTAZIONE PREGIUDIZIALE DELLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA STESSA REITERAZIONE DEI DECRETI LEGGE NON CONVERTITI - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELL'ART. 77 COST. - QUESTIONE SOLLEVATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE - SOPRAVVENUTE CONSISTENTI MODIFICHE NEL QUADRO NORMATIVO - CESSAZIONE DEL NESSO DI PREGIUDIZIALITA' PRESUPPOSTO DALLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER IRRILEVANZA.

Testo
E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale del decreto legge 17 maggio 1996, n. 269, sollevata con ord. n. 197 del 1996 dalla stessa Corte costituzionale, in riferimento all'art. 77 Cost., sotto il profilo che lo stesso d.l. aveva rinnovato, mediante reiterazione, l'efficacia di norme di un precedente decreto, decadute a seguito della mancata conversione nel termine fissato dalla norma costituzionale. Infatti, nel corso di giudizi in via incidentale aventi ad oggetto l'art. 7, comma 3, del d.l. 18 novembre 1995, n. 489, reiterato dal d.l. 18 gennaio 1996, n. 22, i quali introducevano l'art. 7-ter nel d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39 (concernente l'espulsione dal territorio dello Stato, su richiesta di parte, dello straniero arrestato in flagranza di reato o sottoposto a custodia cautelare), la Corte rilevo': a) che le disposizioni impugnate avevano perduto efficacia 'ex tunc' per mancata conversione ed erano state reiterate dal d.l. 19 marzo 1996, n. 132, anch'esso non convertito, nonche' dal d.l. 17 maggio 1996, n. 269, all'epoca in vigore; b) che quindi occorreva verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il trasferimento (ai sensi della sent. n. 84 del 1986) del giudizio di costituzionalita' instaurato in via incidentale nella corrispondente norma contenuta nell'allora vigente d.l. n. 269 del 1996; c) che tuttavia era pregiudiziale a tale verifica la valutazione della legittimita' costituzionale della stessa reiterazione dei dd.ll. n. 489 del 1995 e nn. 22 e 132 del 1996, attraverso cui la richiamata disciplina in vigore, prevista dal d.l. n. 269 del 1996, era stata introdotta nell'ordinamento. Senonche', successivamente all'ordinanza di autorimessione, l'impugnato d.l. n. 269 del 1996 non e' stato convertito in legge nel termine prescritto, perdendo efficacia sin dall'inizio, mentre i successivi decreti legge di reiterazione 16 luglio 1996, n. 376, anch'esso non convertito, e 13 settembre 1996, n. 477, in vigore al momento della decisione, contengono disposizioni parzialmente diverse, introducendo consistenti modifiche nel quadro normativo. In particolare, nel vigente d.l. n. 477 del 1996 non si rinviene alcuna disposizione contenente la disciplina dell'espulsione dello straniero a richiesta di parte, inserita all'art. 7-ter del d.l. n. 416 1989 dal d.l. n. 269 del 1996, che reiterava i precedenti decreti-legge. Pertanto, poiche' la valutazione della legittimita' costituzionale della reiterazione dei dd.ll. n. 489 del 1995 e nn. 22 e 132 del 1996, attraverso cui la disciplina prevista dal d.l. n. 269 del 1996 era stata introdotta nell'ordinamento, era stata ritenuta pregiudiziale proprio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il trasferimento al d.l. n. 269 del 1996 dei giudizi di costituzionalita' instaurati nei confronti dei precedenti decreti-legge, ne consegue che, per effetto di tale mutamento del quadro normativo, viene a cadere il nesso di pregiudizialita' presupposto dalla sollevata questione di costituzionalita', con la conseguenza che la stessa deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza. - V. S. n. 84/1996 e O. n. 197/1996. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte