Appalti pubblici - In genere - Norme della Provincia autonoma di Trento - Semplificazioni in materia di contratti pubblici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Estensione agli appalti di lavori - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica dichiarati costituzionalmente illegittimi con la medesima pronuncia - Affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie europee - Criteri di aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso - Violazione dei limiti statutari in materia di contratti pubblici - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 015001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con i limiti statutari, in relazione alla norma di riforma economico-sociale di cui all'art. 95, comma 6, cod. contratti pubblici, l'art. 1, comma 4, della legge prov. Trento n. 13 del 2020, nella parte in cui prevede «Nei lavori l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei seguenti elementi»; e dell'art. 2, comma 3, della legge prov. Trento n. 13 del 2020, nella parte in cui prevede che, «Se i lavori sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, di questa legge». La prima delle disposizioni impugnate dal Governo, benché modifichi di nuovo l'art. 2, comma 3, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, continua a imporre che gli elementi di valutazione dell'offerta si traducano in criteri quantitativi o tabellari, limitando "a valle" l'autonomia dell'amministrazione, inoltre la preferenza per chi subappalta o si rifornisce da micro, piccole o medie imprese locali evidenzia un palese carattere discriminatorio. Quanto alla seconda delle disposizioni impugnate, che modifica l'art. 2, comma 3, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, relativa all'utilizzo degli elementi di valutazione dell'offerta, da un lato il riferimento alle micro, piccole e medie imprese subappaltatrici e fornitrici locali non può in alcun modo attenere alla qualità dell'offerta, neppure in senso sociale, trattandosi al contrario di criteri discriminatori; dall'altro la norma si traduce di fatto in un indiretto incentivo all'utilizzo del subappalto, che in quanto tale non può attenere all'oggetto e alla qualità della prestazione. Infine, il riferimento generico agli "impegni" non delimita a sufficienza la discrezionalità dell'amministrazione, che oltretutto non è tenuta ad indicare nei documenti di gara i criteri individuati dalla disposizione provinciale.