Sentenza 371/1996 (ECLI:IT:COST:1996:371)
Massima numero 22903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  17/10/1996;  Decisione del  17/10/1996
Deposito del 02/11/1996; Pubblicazione in G. U. 06/11/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 371/96. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER REATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE COSTITUITA DA TRE SOGGETTI - SOPRAVVENUTA SEPARAZIONE DEL PROCESSO PER UNO DEGLI ASSOCIATI - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELL'INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE CHE, AVENDO GIA' GIUDICATO IN PRECEDENTE UDIENZA I DUE CORREI, TENENDO CONTO DELLA PARTECIPAZIONE DEL TERZO, DEBBA PRONUNCIARSI NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO PER IL MEDESIMO ADDEBITO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PROCEDIMENTO PER REATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO - SOPRAVVENUTA SEPARAZIONE DEL PROCESSO PER TALUNI ASSOCIATI - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELL'INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO CHE ABBIA PRONUNCIATO SENTENZA DI CONDANNA NEI CONFRONTI DI UNO O PIU' IMPUTATI A GIUDICARE GLI ALTRI COIMPUTATI LA CUI POSIZIONE SIA STATA ESAMINATA 'INCIDENTER TANTUM' IN TALE PROVVEDIMENTO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E DI QUELLO DI TERZIETA' DEL GIUDICE - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO AI PRINCIPI ESPRESSI DALLA CORTE COSTITUZIONALE NELLA SENT. N. 432/1995 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCESSO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato, in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata, in quanto - posto che l'istituto della incompatibilita' del giudice per atti compiuti nel procedimento penale e' preordinato alla garanzia di un giudizio imparziale, che non sia, ne' possa apparire condizionato da precedenti valutazioni sulla responsabilita' penale dell'imputato manifestate dallo stesso giudice in altre fasi del medesimo processo (e quindi a maggior ragione, in riferimento alla fattispecie in esame, in diverso processo) e tali da poter pregiudicare la neutralita' del suo giudizio; e che il principio costituzionale del giusto processo comporta che il giudizio si formi in base al razionale apprezzamento delle prove raccolte ed acquisite e non abbia a subire l'influenza di valutazioni sul merito dell'imputazione gia' in precedenza espresse - la capacita' di qualificazione che tale principio possiede trascende la particolare struttura dei reati a "concorso necessario" (nelle specie dei giudizi 'a quibus', associazione per delinquere) ed abbraccia in un medesimo giudizio di disvalere tutte le ipotesi in cui, qualunque ne sia stato il motivo, il giudice, nella sentenza che definisce il processo, abbia incidentalmente espresso valutazioni di merito in ordine alla responsabilita' penale di un terzo non imputato in quel processo (a prescindere dalla legittimita' di tali valutazioni). - S. nn. 124/1992, 186/1992, 439/1993, 177/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte