Sentenza 372/1996 (ECLI:IT:COST:1996:372)
Massima numero 22927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
17/10/1996; Decisione del
17/10/1996
Deposito del 02/11/1996; Pubblicazione in G. U. 06/11/1996
Titolo
SENT. 372/96 A. CONTROLLI AMMINISTRATIVI - REGIONE SICILIANA - MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI CENTRALI E PROVINCIALI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - SOPPRESSIONE DELL'INCOMPATIBILITA' RELATIVA A COLORO CHE RICOPRONO INCARICHI DIRETTIVI O ESECUTIVI NEI PARTITI A LIVELLO PROVINCIALE, REGIONALE O NAZIONALE, NONCHE' A COLORO I QUALI ABBIANO RICOPERTO TALI INCARICHI NELL'ANNO PRECEDENTE ALLA COSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO E DELL'IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 372/96 A. CONTROLLI AMMINISTRATIVI - REGIONE SICILIANA - MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI CENTRALI E PROVINCIALI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - SOPPRESSIONE DELL'INCOMPATIBILITA' RELATIVA A COLORO CHE RICOPRONO INCARICHI DIRETTIVI O ESECUTIVI NEI PARTITI A LIVELLO PROVINCIALE, REGIONALE O NAZIONALE, NONCHE' A COLORO I QUALI ABBIANO RICOPERTO TALI INCARICHI NELL'ANNO PRECEDENTE ALLA COSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO E DELL'IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 11, comma 2, l. reg. approvata dall'Ass. reg. siciliana il 24 marzo 1996 (Disposizioni in materia di permessi, indennita' ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il comitato regionale di controllo, il personale dell'amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme.) - il quale, abrogando la preesistente disposizione (art. 5, lett. h, l. reg. sic. 3 dicembre 1991, n. 44) modellata sulla corrispondente norma statale (art. 43, lett. h, l. 8 giugno 1990, n. 142), fa venir meno la ineleggibilita'-incompatibilita' gia' sancita, ai fini della composizione del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, per coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nell'ultimo anno incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici a livello nazionale, regionale o provinciale - in quanto, ancorche' la Regione siciliana goda di potesta' legislativa "esclusiva", in materia di controllo sugli atti degli enti locali nel quadro dei principi generali di cui all'art. 15 dello Statuto, la scelta legislativa in questione non appare conforme al principio costituzionale di imparzialita' dell'amministrazione, dal quale discende l'esigenza che gli organi di controllo sugli atti amministrativi degli enti locali siano formati in modo da assicurare un esercizio "neutrale" della delicata funzione di questi. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 11, comma 2, l. reg. approvata dall'Ass. reg. siciliana il 24 marzo 1996 (Disposizioni in materia di permessi, indennita' ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il comitato regionale di controllo, il personale dell'amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme.) - il quale, abrogando la preesistente disposizione (art. 5, lett. h, l. reg. sic. 3 dicembre 1991, n. 44) modellata sulla corrispondente norma statale (art. 43, lett. h, l. 8 giugno 1990, n. 142), fa venir meno la ineleggibilita'-incompatibilita' gia' sancita, ai fini della composizione del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, per coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nell'ultimo anno incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici a livello nazionale, regionale o provinciale - in quanto, ancorche' la Regione siciliana goda di potesta' legislativa "esclusiva", in materia di controllo sugli atti degli enti locali nel quadro dei principi generali di cui all'art. 15 dello Statuto, la scelta legislativa in questione non appare conforme al principio costituzionale di imparzialita' dell'amministrazione, dal quale discende l'esigenza che gli organi di controllo sugli atti amministrativi degli enti locali siano formati in modo da assicurare un esercizio "neutrale" della delicata funzione di questi. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 15
Altri parametri e norme interposte
legge regionale Sicilia 03/12/1991
n. 44
art. 5 lett. h
legge 08/06/1990
n. 142
art. 43 lett. h
legge 10/12/1993
n. 515
art. 13
co. 2 ult. parte