Sentenza 372/1996 (ECLI:IT:COST:1996:372)
Massima numero 22929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  17/10/1996;  Decisione del  17/10/1996
Deposito del 02/11/1996; Pubblicazione in G. U. 06/11/1996
Massime associate alla pronuncia:  22927  22928


Titolo
SENT. 372/96 C. - ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE - REGIONE SICILIANA - DENUNCIATA APPLICAZIONE, PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA LEGGE 'DE QUA', DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANZICHE' PER QUELLE DEI COMPONENTI DELLE CAMERE - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STATUTARI REGIONALI IN MATERIA - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 St. spec. reg. siciliana, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 l. reg. approvata dall'Ass. reg. siciliana il 24 marzo 1996 - il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 67 l. reg. sic. 20 marzo 1951, n. 29 sulla elezione dell'assemblea regionale, mira a rendere applicabili, per le violazioni della stessa legge, le sanzioni penali previste per i reati elettorali dalla legge statale sull'elezione dei consigli delle Regioni ordinarie (la quale, a sua volta, rinvia al testo unico sulle elezioni degli organi dei Comuni) - in quanto il parametro costituzionale invocato, giusta il quale l'elezione dell'assemblea e' disciplinata dalla legge regionale "secondo i principi stabiliti dalla Costituente per le elezioni politiche", non puo' essere inteso nel senso che vincoli il legislatore regionale a seguire i principi (e tanto meno le specifiche discipline) fissati nelle leggi che disciplinano l'elezione delle Camere dal Parlamento nazionale, bensi' nel senso di ribadire il vincolo dell'autonomia regionale, anche in una materia, quale quella dell'elezione dell'assemblea, non disciplinata direttamente dalla Costituzione stessa, al rispetto dei principi ricavabili dalla Costituzione in materia elettorale; ed in quanto, in ogni caso, il vincolo nei confronti del legislatore siciliano, essendo limitato ai "principi", non potrebbe estendersi alle specifiche scelte del legislatore statale in materia di elezione del Parlamento, ne' puo' affermarsi che la nuova scelta del legislatore siciliano modifichi i principi ispiratori della disciplina vigente nell'ambito di incidenza della disposizione denunciata. - S. n. 104/1957. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge regionale Sicilia  20/03/1951  n. 29  art. 67  

legge  17/02/1968  n. 108  art. 1