Appalti pubblici - In genere - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Semplificazioni in materia di contratti pubblici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Criteri premianti di aggiudicazione nell'ambito del subappalto a microimprese, piccole e medie imprese e imprese localizzate sul territorio provinciale - Soglie per l'affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi ad essi connessi - Criteri per la procedura negoziata per appalti di lavori di importo pari o superiore a 2.000.000 di euro e inferiore alla soglia europea - Misure di accelerazione delle procedure, che incidono sulla disciplina della cauzione provvisoria e sul momento di verifica dei requisiti di partecipazione - Possibile esecuzione in via d'urgenza per tutte le procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture - Pagamenti ed esecuzione del contratto - Anticipazione del prezzo - Proroga dei contratti di appalto e di concessione - Violazione dei limiti statutari in materia di contratti pubblici e della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale. (Classif. 015001).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dei limiti statutari, in relazione complessivamente alla normativa di riforma economico-sociale di cui agli artt. 32, commi 7, 8 e 9, 35, comma 18, 36, comma 2, lett. d), 93, 95, comma 6, 106 e 157, comma 2, cod. contratti pubblici, nonché per violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile - gli artt. 13, comma 1, 14, 16, 17, 18, 19 e 22 della legge prov. Bolzano n. 3 2020. Quanto alla prima delle disposizioni impugnate dal Governo (art. 13, comma 1), essa, per alcune delle ipotesi in esso previste, elenca dei criteri di aggiudicazione dell'offerta dal carattere discriminatorio, senza che possa giustificarsi neppure in un presunto bilanciamento di interessi fra tutela della concorrenza e difesa dell'ambiente. Quanto alla seconda e alla terza delle disposizioni impugnate (artt. 14 e 16), rispettivamente relativa alle soglie per l'affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi ad essi connessi, e alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per appalti di lavori di importo pari o superiore a 2.000.000 di euro e inferiore alla soglia europea, entrambe palesano un contenuto difforme dai parametri interposti evocati. Lo stesso è a dirsi quanto alla quarta delle disposizioni impugnate (art. 17), che prevede misure di accelerazione delle procedure, che incidono sulla disciplina della cauzione provvisoria e sul momento di verifica dei requisiti di partecipazione; e alla quinta delle disposizioni impugnate (art. 18), che disciplina l'esecuzione in via d'urgenza del contratto e le modalità di pagamento del corrispettivo, anche in deroga ai contratti già conclusi. Quanto alla sesta delle disposizioni impugnate (art. 19), che introduce la possibilità di aumentare l'anticipazione del prezzo fino al 40%, essa disegna un privilegio doppiamente lesivo della concorrenza, operando solo a livello provinciale e potendo beneficiare anche coloro che hanno partecipato a procedure già bandite. Quanto alla settima delle disposizioni impugnate (art. 22), essa regola in modo difforme dalla normativa statale la modifica di contratti a esecuzione continuata e periodica - c.d. proroga tecnica - che tuttavia non tollera in alcun modo deroghe da parte della legislazione provinciale, in palese contrasto con le istanze di tutela della concorrenza.