Sentenza 373/1996 (ECLI:IT:COST:1996:373)
Massima numero 22943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
17/10/1996; Decisione del
17/10/1996
Deposito del 02/11/1996; Pubblicazione in G. U. 06/11/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 373/96. CIRCOLAZIONE STRADALE - INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA SULLE CARREGGIATE, SULLE RAMPE E SUGLI SVINCOLI DELLE AUTOSTRADE E DELLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI - DIVIETO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER UN PERIODO DA SEI A VENTIQUATTRO MESI - LAMENTATA ECCESSIVITA' DELLA DURATA DELLA SANZIONE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI PIU' GRAVI DI LESIONI PERSONALI COLPOSE O DI OMICIDIO COLPOSO - NON FONDATEZZA (E INAMMISSIBILITA').
SENT. 373/96. CIRCOLAZIONE STRADALE - INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA SULLE CARREGGIATE, SULLE RAMPE E SUGLI SVINCOLI DELLE AUTOSTRADE E DELLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI - DIVIETO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER UN PERIODO DA SEI A VENTIQUATTRO MESI - LAMENTATA ECCESSIVITA' DELLA DURATA DELLA SANZIONE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI PIU' GRAVI DI LESIONI PERSONALI COLPOSE O DI OMICIDIO COLPOSO - NON FONDATEZZA (E INAMMISSIBILITA').
Testo
Non sono fondate, con riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada (approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - nella parte in cui, stabilendo la sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi come sanzione amministrativa accessoria alla contravvenzione di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade (art. 176, commi 1, lett. a, e 19), prevede l'applicazione della sanzione accessoria medesima per un periodo superiore rispetto all'ipotesi di violazione di altre norme sulla circolazione che determinino, come conseguenza, la lesione dell'integrita' fisica o della vita delle persone (art. 222) - in quanto, posto che in entrambi i casi prospettati il trattamento sanzionatorio non si esprime nella sola sospensione della patente (che, caratterizzata dall'accessorieta' rispetto all'accertamento di un reato si combina con il trattamento penale e si cumula con questo nella determinazione del complesso delle sanzioni da irrogare in ciascun caso di violazione di legge), il sindacato di costituzionalita' sull'uso della discrezionalita' legislativa (per disparita' di trattamento o per irragionevolezza) non puo' essere effettuato separatamente per uno solo degli elementi sanzionatori previsti per i diversi reati posti in comparazione, ma deve considerare la disciplina sanzionatoria complessiva quando (come nella specie) una molteplicita' di sanzioni, sia pure di tipo diverso, si somma e si integra reciprocamente. [Nella sentenza e' contenuta anche dichiarazione di inammissibilita' della medesima questione di legittimita' costituzionale, sollevata da altro giudice, per carenza di motivazione sulla "rilevanza" e sulla "non manifesta infondatezza"]. - S. nn. 341/1994, 313/1995, 79/1996 e 217/1996. red.: S. Di Palma
Non sono fondate, con riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada (approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - nella parte in cui, stabilendo la sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi come sanzione amministrativa accessoria alla contravvenzione di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade (art. 176, commi 1, lett. a, e 19), prevede l'applicazione della sanzione accessoria medesima per un periodo superiore rispetto all'ipotesi di violazione di altre norme sulla circolazione che determinino, come conseguenza, la lesione dell'integrita' fisica o della vita delle persone (art. 222) - in quanto, posto che in entrambi i casi prospettati il trattamento sanzionatorio non si esprime nella sola sospensione della patente (che, caratterizzata dall'accessorieta' rispetto all'accertamento di un reato si combina con il trattamento penale e si cumula con questo nella determinazione del complesso delle sanzioni da irrogare in ciascun caso di violazione di legge), il sindacato di costituzionalita' sull'uso della discrezionalita' legislativa (per disparita' di trattamento o per irragionevolezza) non puo' essere effettuato separatamente per uno solo degli elementi sanzionatori previsti per i diversi reati posti in comparazione, ma deve considerare la disciplina sanzionatoria complessiva quando (come nella specie) una molteplicita' di sanzioni, sia pure di tipo diverso, si somma e si integra reciprocamente. [Nella sentenza e' contenuta anche dichiarazione di inammissibilita' della medesima questione di legittimita' costituzionale, sollevata da altro giudice, per carenza di motivazione sulla "rilevanza" e sulla "non manifesta infondatezza"]. - S. nn. 341/1994, 313/1995, 79/1996 e 217/1996. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
codice della strada (d.lgs. 30-4-1992, n. 285)
n. 0
art. 176
co. 1 lett. a
codice della strada (d.lgs. 30-4-1992, n. 285)
n. 0
art. 176
co. 19
codice della strada (d.lgs. 30-4-1992, n. 285)
n. 0
art. 222