Sentenza 374/1996 (ECLI:IT:COST:1996:374)
Massima numero 22941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
17/10/1996; Decisione del
17/10/1996
Deposito del 02/11/1996; Pubblicazione in G. U. 06/11/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 374/96. ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO PRESSO IL TERZO - SUSSISTENZA DI PRECEDENTE ATTO DI PIGNORAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLO STESSO SOGGETTO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE NEL PROCEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO IL PIGNORAMENTO DIRETTO - ASSERITA INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE E DELLA CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL CREDITO NEI CONFRONTI DEL CREDITORE NEL PROCEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO IL PIGNORAMENTO PRESSO IL TERZO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI DETTA SITUAZIONE RISPETTO A QUELLA IN CUI SI TROVA IL DEBITORE CHE NON ABBIA ASSUNTO LA QUALITA' DI TERZO PIGNORATO - NON FONDATEZZA.
SENT. 374/96. ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO PRESSO IL TERZO - SUSSISTENZA DI PRECEDENTE ATTO DI PIGNORAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLO STESSO SOGGETTO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE NEL PROCEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO IL PIGNORAMENTO DIRETTO - ASSERITA INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE E DELLA CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL CREDITO NEI CONFRONTI DEL CREDITORE NEL PROCEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO IL PIGNORAMENTO PRESSO IL TERZO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI DETTA SITUAZIONE RISPETTO A QUELLA IN CUI SI TROVA IL DEBITORE CHE NON ABBIA ASSUNTO LA QUALITA' DI TERZO PIGNORATO - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2917 cod. civ. - nella parte in cui, stabilendo che, quando oggetto di pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per cause verificantesi successivamente al pignoramento stesso non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante, l'inefficacia ivi prevista comprende[rebbe] anche l'estinzione del credito avvenuta con il pagamento ad altro creditore che procede ad esecuzione forzata eseguito in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione della somma emanata dal giudice nel precedente procedimento esecutivo ma dopo che e' stato notificato il secondo pignoramento - in quanto l'inefficacia dell'estinzione del credito pignorato, disposta dalla norma impugnata, non si estende all'estinzione che si verifichi per effetto del procedimento esecutivo, posto che, in caso di pluralita' di pignoramenti presso lo stesso terzo, l'esecuzione deve svolgersi in unico processo (artt. 550 e 524 cod. proc. civ.); che la collaborazione del terzo si attua dichiarando di quali somme egli e' debitore e specificando quali pignoramenti sono stati in precedenza compiuti presso di lui; che, anche se le procedure esecutive non vengono unificate, il terzo pignorato effettua correttamente il pagamento, ottemperando al provvedimento di assegnazione della somma emanato dal giudice dell'esecuzione relativamente al primo pignoramento; che lo stesso terzo puo' opporre l'estinzione del credito, avvenuta in sede esecutiva, agli altri creditori procedenti; e che, se ciononostante venga emanato un secondo provvedimento di assegnazione, il terzo puo' tutelarsi proponendo opposizione. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2917 cod. civ. - nella parte in cui, stabilendo che, quando oggetto di pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per cause verificantesi successivamente al pignoramento stesso non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante, l'inefficacia ivi prevista comprende[rebbe] anche l'estinzione del credito avvenuta con il pagamento ad altro creditore che procede ad esecuzione forzata eseguito in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione della somma emanata dal giudice nel precedente procedimento esecutivo ma dopo che e' stato notificato il secondo pignoramento - in quanto l'inefficacia dell'estinzione del credito pignorato, disposta dalla norma impugnata, non si estende all'estinzione che si verifichi per effetto del procedimento esecutivo, posto che, in caso di pluralita' di pignoramenti presso lo stesso terzo, l'esecuzione deve svolgersi in unico processo (artt. 550 e 524 cod. proc. civ.); che la collaborazione del terzo si attua dichiarando di quali somme egli e' debitore e specificando quali pignoramenti sono stati in precedenza compiuti presso di lui; che, anche se le procedure esecutive non vengono unificate, il terzo pignorato effettua correttamente il pagamento, ottemperando al provvedimento di assegnazione della somma emanato dal giudice dell'esecuzione relativamente al primo pignoramento; che lo stesso terzo puo' opporre l'estinzione del credito, avvenuta in sede esecutiva, agli altri creditori procedenti; e che, se ciononostante venga emanato un secondo provvedimento di assegnazione, il terzo puo' tutelarsi proponendo opposizione. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
codice di procedura civile
n. 0
art. 524
codice di procedura civile
n. 0
art. 550