Sentenza 375/1996 (ECLI:IT:COST:1996:375)
Massima numero 22924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
17/10/1996; Decisione del
17/10/1996
Deposito del 02/11/1996; Pubblicazione in G. U. 06/11/1996
Titolo
SENT. 375/96 D. CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' (NELLA SPECIE: PROCEDIMENTO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO) - GIUDICE DESIGNATO A CONFERMARE, MODIFICARE O REVOCARE IL DECRETO DI SEQUESTRO - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DESIGNATO, ALLA STREGUA DEL DIRITTO VIVENTE, NEL GIUDICE SINGOLO ANZICHE' NELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE - PRETESO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - INFONDATEZZA.
SENT. 375/96 D. CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' (NELLA SPECIE: PROCEDIMENTO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO) - GIUDICE DESIGNATO A CONFERMARE, MODIFICARE O REVOCARE IL DECRETO DI SEQUESTRO - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DESIGNATO, ALLA STREGUA DEL DIRITTO VIVENTE, NEL GIUDICE SINGOLO ANZICHE' NELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE - PRETESO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, lett. a), d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella l. 14 gennaio 1994, n. 19 - nella parte in cui stabilisce che il giudice designato per la conferma, modifica o revoca del provvedimento di sequestro conservativo sia da individuare nel giudice singolo e non nella sezione giurisdizionale (diritto vivente) - in quanto, ancorche' non possa negarsi al giudice la facolta' di sollevare la questione di legittimita' costituzionale di norme di cui egli, a seguito di una sentenza emessa in una precedente fase, sia tenuto a fare applicazione, l'invocato principio di buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione della giustizia attiene solo alle leggi che definiscono l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, restando, invece, estraneo alla tematica dell'esercizio della funzione giurisdizionale. - S. nn. 314/1996, 247/1995, 313/1995, 376/1993, 428/1993, 140/1992. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, lett. a), d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella l. 14 gennaio 1994, n. 19 - nella parte in cui stabilisce che il giudice designato per la conferma, modifica o revoca del provvedimento di sequestro conservativo sia da individuare nel giudice singolo e non nella sezione giurisdizionale (diritto vivente) - in quanto, ancorche' non possa negarsi al giudice la facolta' di sollevare la questione di legittimita' costituzionale di norme di cui egli, a seguito di una sentenza emessa in una precedente fase, sia tenuto a fare applicazione, l'invocato principio di buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione della giustizia attiene solo alle leggi che definiscono l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, restando, invece, estraneo alla tematica dell'esercizio della funzione giurisdizionale. - S. nn. 314/1996, 247/1995, 313/1995, 376/1993, 428/1993, 140/1992. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte