Ordinanza 377/1996 (ECLI:IT:COST:1996:377)
Massima numero 23009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
17/10/1996; Decisione del
17/10/1996
Deposito del 02/11/1996; Pubblicazione in G. U. 06/11/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 377/96. TRIBUTI IN GENERE - I.S.I. - DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI IMPOSIZIONE, INDIPENDENTEMENTE DALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUENTE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53 COST. - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - INAPPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DI PROGRESSIVITA' ALLE IMPOSTE DI NATURA REALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 377/96. TRIBUTI IN GENERE - I.S.I. - DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI IMPOSIZIONE, INDIPENDENTEMENTE DALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUENTE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53 COST. - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - INAPPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DI PROGRESSIVITA' ALLE IMPOSTE DI NATURA REALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1992, n. 359, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sia perche', contrariamente a quanto assumono le ordinanze di rimessione, il legislatore risulta essersi dato carico, nell'ambito delle valutazioni discrezionali che gli competono, delle diverse condizioni soggettive dei contribuenti, prevedendo un'aliquota ridotta nel caso di destinazione dell'immobile ad abitazione principale, sia perche' l'invocato principio costituzionale di progressivita' della tassazione, vincolante per le imposte personali, non risulta violato dalla previsione di un'aliquota proporzionale applicata ad una imposta, quale quella in esame, di natura reale e straordinaria, per essere circoscritta ad un solo anno. red.: F. Mangano
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1992, n. 359, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sia perche', contrariamente a quanto assumono le ordinanze di rimessione, il legislatore risulta essersi dato carico, nell'ambito delle valutazioni discrezionali che gli competono, delle diverse condizioni soggettive dei contribuenti, prevedendo un'aliquota ridotta nel caso di destinazione dell'immobile ad abitazione principale, sia perche' l'invocato principio costituzionale di progressivita' della tassazione, vincolante per le imposte personali, non risulta violato dalla previsione di un'aliquota proporzionale applicata ad una imposta, quale quella in esame, di natura reale e straordinaria, per essere circoscritta ad un solo anno. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte