Sentenza 379/1996 (ECLI:IT:COST:1996:379)
Massima numero 22938
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente FERRI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  17/10/1996;  Decisione del  17/10/1996
Deposito del 02/11/1996; Pubblicazione in G. U. 06/11/1996
Massime associate alla pronuncia:  22939  22940


Titolo
SENT. 379/96 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - IMMUNITA' PARLAMENTARE - DICHIARAZIONE DEL G.I.P. DEL TRIBUNALE DI ROMA IN DATA 23 MAGGIO 1996 DI NON APPLICABILITA' DELL'ART. 68, PRIMO COMMA, COST. E DI TRASMISSIONE ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEGLI ATTI DI PROCEDIMENTO A CARICO DEGLI EX DEPUTATI BONAFINI FLAVIO E TAGINI PAOLO INDAGATI IN ORDINE AI REATI DI CUI AGLI ARTT. 479 E 494 COD. PEN. PER ESSERSI ATTRIBUITI FALSAMENTE LA QUALIFICA E L'IDENTITA' DI ALTRI PARLAMENTARI ASSENTI ALLA SEDUTA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 16 FEBBRAIO 1995 E, SUCCESSIVAMENTE, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI DI VOTO ATTESTANDO FALSAMENTE LA PRESENZA E L'ESPRESSIONE DEL VOTO DA PARTE DI DUE DEPUTATI NON PRESENTI IN AULA - ASSERITA INVASIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA DELLA CAMERA - PRETESA INSINDACABILITA' DA PARTE DELL'A.G. DELL'ATTIVITA' LEGISLATIVA ANCHE IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEI PARLAMENTARI NEL CORSO DELLE VOTAZIONI NONCHE' DELLE ATTIVITA' DISCIPLINATE DAI REGOLAMENTI PARLAMENTARI - NON SPETTANZA AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, NE' AL G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA DEL POTERE DI PROCEDERE NEI CONFRONTI DEI PREDETTI EX-DEPUTATI - ANNULLAMENTO DEGLI ATTI EMANATI.

Testo
Non spetta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ne' al Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale procedere nei confronti degli ex deputati Flavio Bonafini e Paolo Tagini per i reati di cui agli artt. 479 e 494 cod. pen. (falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e, rispettivamente, sostituzione di persona) in relazione alla attivita' posta in essere dalle suddette persone, in qualita' di deputati, nel corso della votazione svoltasi nella seduta della Camera dei deputati del 16 febbraio 1995 [nella specie, la Camera dei deputati aveva sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, nei confronti del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, sorto a seguito del provvedimento 23 maggio 1996 del Tribunale di Roma, Sez. G.i.p., uff. 15, con cui era stata dichiarata la non applicabilita' dell'art. 68, comma primo, Cost. e disposta la trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati degli atti del procedimento penale a carico dei predetti ex deputati, indagati in ordine ai reati di cui agli artt. 479 e 494 cod. pen., perche', in concorso con deputati assenti, si attribuivano falsamente la qualifica e l'identita' di altri parlamentari nella partecipazione alla seduta della Camera dei deputati del 16 febbraio 1995 e, successivamente, partecipavano alle operazioni di voto attestando falsamente la presenza e l'espressione del voto da parte di due deputati non presenti in aula], in quanto - posto che dai principi costituzionali, che definiscono la posizione delle Camere nei confronti del potere giurisdizionale, risulta un equilibrio razionale e misurato tra le istanze dello Stato di diritto (che tendono ad esaltare i valori connessi all'esercizio della giurisdizione: universalita' della legge, legalita', rimozione di ogni privilegio, obbligatorieta' dell'azione penale, diritto di difesa in giudizio, etc..) e la salvaguardia di ambiti di autonomia parlamentare garantiti dagli artt. 64, 72 e 68 Cost. e sottratti al diritto comune (che valgono a conservare alla rappresentanza politica un suo indefettibile spazio di liberta'), con la conseguenza che sono coperti da immunita' non tutti i comportamenti dei membri delle Camere, ma solo quelli strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo, mentre ricadono sotto il dominio delle regole del diritto comune i comportamenti estranei alla 'ratio' giustificativa dell'autonomia costituzionale delle Camere; e che dal sistema costituzionale emerge in maniera immediata e certa il confine tra l'autonomia del Parlamento e il principio di legalita', di tal che, allorquando il comportamento di un componente di una Camera sia sussimibile, interamente e senza residui, sotto le norme del diritto parlamentare e si risolva in una violazione di queste, il principio di legalita' ed i molteplici valori ad esso connessi (quali che siano le concorrenti qualificazioni che nell'ordinamento stesso quel medesimo comportamento riceva, in termini, ad es., di illegittimita', illiceita' etc.) sono destinati a cedere di fronte al principio di autonomia delle Camere e al preminente valore di liberta' del Parlamento che quel principio sottende e che rivendica la piena autodeterminazione in ordine all'organizzazione interna e allo svolgimento dei lavori, mentre, allorquando un qualche aspetto del comportamento stesso esuli dalla capacita' classificatoria del regolamento parlamentare e non sia per intero sussumibile sotto la sua disciplina (perche' coinvolga beni personali di altri membri delle Camere o beni che comunque appartengano a terzi), deve prevalere la "grande regola" dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112 e 113 Cost.) - i comportamenti dei membri della Camera dei deputati ritenuti, nella specie, penalmente rilevanti sono esaustivamente qualificabili alla luce del diritto parlamentare e si sottraggono ad ogni rimedio diverso dai mezzi di tutela del corretto svolgimento dei lavori previsti dal regolamento parlamentare: con riferimento ai fatti sottostanti all'ipotizzato reato di falso ideologico, i beni lesi riguardano le modalita' del procedimento di votazione, la regolarita' della seduta, la correttezza del computo dei parlamentari presenti, la regolarita' dei verbali, i poteri presidenziali di accertamento del voto e di proclamazione dei risultati (artt. 44-62 Reg. Camera; artt. 66-72 e 107-120 Reg. Senato) e, per quanto attiene alla tutela del bene della fede pubblica, questa e' interamente assorbita dalla valutazione circa il corretto svolgimento dei lavori parlamentari attribuita all'esclusiva competenza della Camera; con riferimento ai fatti sottostanti all'ipotizzato reato di sostituzione di persona, posto che la titolarita' del diritto di voto spetta ai parlamentari non come singole persone ma come componenti del Parlamento, la garanzia che il voto sia esercitato personalmente deve essere apprestata dai regolamenti parlamentari, l'applicazione dei quali e' insindacabilmente riservata alle Camere. Devono, conseguentemente, essere annullate l'ordinanza del G.I.P. del Trib. Roma del 23 maggio 1996, nonche' la richiesta della Proc. Rep. presso lo stesso Tribunale del 3 maggio 1996, accolta con la suddetta ordinanza. - S. nn. 231/1975, 129/1981, 1150/1988, 462/1993, 463/1993, 464/1993, 302/1995, 420/1995; O. nn. 68/1993 e 6/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 64

Costituzione  art. 68

Costituzione  art. 72

Altri parametri e norme interposte