Sentenza 23/2022 (ECLI:IT:COST:2022:23)
Massima numero 44510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  25/11/2021;  Decisione del  25/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44497  44498  44499  44500  44501  44502  44503  44504  44505  44506  44507  44508  44509  44511  44512  44513


Titolo
Appalti pubblici - In genere - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Semplificazioni in materia di contratti pubblici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disciplina dell'efficacia temporale di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime con la medesima pronuncia - Violazione dei limiti statutari in materia di contratti pubblici - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 015001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lett. e) ed l), Cost., l'art. 23 della legge prov. Bolzano n. 3 del 2020, limitatamente alle parole «di cui agli articoli 13, 14» e «16, 17, 18, 19 e 22». La disposizione impugnata dal Governo limita l'ambito temporale di applicazione di alcune norme della legge prov. Bolzano n. 3 del 2020, previste per far fronte all'emergenza sanitaria ed economica causata dal virus SARS-CoV-2. In tal modo esso non fa che regolare l'arco temporale di vigenza degli articoli già tutti impugnati e dichiarati costituzionalmente illegittimi.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Bolzano  16/04/2020  n. 3  art. 23  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte