Sentenza 23/2022 (ECLI:IT:COST:2022:23)
Massima numero 44510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del
25/11/2021; Decisione del
25/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Appalti pubblici - In genere - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Semplificazioni in materia di contratti pubblici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disciplina dell'efficacia temporale di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime con la medesima pronuncia - Violazione dei limiti statutari in materia di contratti pubblici - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 015001).
Appalti pubblici - In genere - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Semplificazioni in materia di contratti pubblici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disciplina dell'efficacia temporale di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime con la medesima pronuncia - Violazione dei limiti statutari in materia di contratti pubblici - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 015001).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lett. e) ed l), Cost., l'art. 23 della legge prov. Bolzano n. 3 del 2020, limitatamente alle parole «di cui agli articoli 13, 14» e «16, 17, 18, 19 e 22». La disposizione impugnata dal Governo limita l'ambito temporale di applicazione di alcune norme della legge prov. Bolzano n. 3 del 2020, previste per far fronte all'emergenza sanitaria ed economica causata dal virus SARS-CoV-2. In tal modo esso non fa che regolare l'arco temporale di vigenza degli articoli già tutti impugnati e dichiarati costituzionalmente illegittimi.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Bolzano
16/04/2020
n. 3
art. 23
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte