Sentenza 380/1996 (ECLI:IT:COST:1996:380)
Massima numero 22926
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
17/10/1996; Decisione del
17/10/1996
Deposito del 05/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 380/96. SANITA' PUBBLICA - REGIONE SICILIA - PROFESSIONISTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FACOLTA' PER GLI STESSI DI TRASFORMARE LA PROPRIA ATTIVITA' PROFESSIONALE DA INDIVIDUALE A SOCIETARIA, ENTRO 180 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA IL 24 MARZO 1996 - ESTENSIONE DI TALE FACOLTA' AI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI, INCARICATI DELL'ASSISTENZA RIABILITATIVA - VIOLAZIONE DELLE NORME STATALI IN MATERIA, LE QUALI PREVEDONO LA CESSAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONVENZIONALI, A DECORRERE DAL 30 GIUGNO 1996 - LESIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NONCHE' DEI LIMITI ALLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE, PREVISTI DALL'ART. 17, LETTERA B), DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE SICILIANA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 380/96. SANITA' PUBBLICA - REGIONE SICILIA - PROFESSIONISTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FACOLTA' PER GLI STESSI DI TRASFORMARE LA PROPRIA ATTIVITA' PROFESSIONALE DA INDIVIDUALE A SOCIETARIA, ENTRO 180 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA IL 24 MARZO 1996 - ESTENSIONE DI TALE FACOLTA' AI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI, INCARICATI DELL'ASSISTENZA RIABILITATIVA - VIOLAZIONE DELLE NORME STATALI IN MATERIA, LE QUALI PREVEDONO LA CESSAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONVENZIONALI, A DECORRERE DAL 30 GIUGNO 1996 - LESIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NONCHE' DEI LIMITI ALLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE, PREVISTI DALL'ART. 17, LETTERA B), DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE SICILIANA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 97 Cost., gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Sicilia approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (recante: "Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati con il Servizio Sanitario nazionale. Interpretazione autentica di norme in materia di assistenza indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale del 4 aprile 1995, n. 26") - i quali, in primo luogo, eludono, in violazione dell'art. 17, lett. b), dello Statuto speciale, l'art. 2, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a norma del quale, a decorrere dal 30 giugno 1996, cessano tutti i rapporti convenzionali, compresi quelli prorogati; e, in secondo luogo, trasformano, mediante il ricorso alla formula societaria, l'originario rapporto professionale, personale, in una sorta di diritto patrimoniale del titolare della convenzione che puo' trasmetterla ai parenti o affini sino al quarto grado - in quanto, premesso che l'art. 17 dello Statuto speciale attribuisce alla Regione siciliana, per cio' che attiene alla materia sanitaria, una competenza legislativa di tipo concorrente (v. sentenze nn. 266/1993 e 484/1991), la legge regionale deve rispettare i principi contenuti nella legge dello Stato, che disciplinano singoli settori normativi, tra i quali e' appunto da ascrivere il disposto dell'art. 2, comma 7, della legge n. 549 del 1995 (recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"). Invero, nel 1995 il legislatore nazionale e' intervenuto, in sede di manovra finanziaria e di bilancio, su un punto estremamente delicato, qual e' quello dei rapporti convenzionali fra il servizio sanitario nazionale e la medicina specialistica, e ha posto termine alle numerose proroghe, ripetutamente concesse per i rapporti convenzionali in atto, indicando come limite ultimo il 30 giugno 1996. Pertanto, dalla declaratoria di illegittimita' costituzionale delle norme sopra citate, per violazione dei limiti che alla potesta' legislativa della Regione siciliana sono posti dall'art. 17, lett. b), dello Statuto speciale, consegue, altresi', l'assorbimento dell'altra censura contestata dal Commissario dello Stato. red.: G. Leo
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 97 Cost., gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Sicilia approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (recante: "Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati con il Servizio Sanitario nazionale. Interpretazione autentica di norme in materia di assistenza indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale del 4 aprile 1995, n. 26") - i quali, in primo luogo, eludono, in violazione dell'art. 17, lett. b), dello Statuto speciale, l'art. 2, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a norma del quale, a decorrere dal 30 giugno 1996, cessano tutti i rapporti convenzionali, compresi quelli prorogati; e, in secondo luogo, trasformano, mediante il ricorso alla formula societaria, l'originario rapporto professionale, personale, in una sorta di diritto patrimoniale del titolare della convenzione che puo' trasmetterla ai parenti o affini sino al quarto grado - in quanto, premesso che l'art. 17 dello Statuto speciale attribuisce alla Regione siciliana, per cio' che attiene alla materia sanitaria, una competenza legislativa di tipo concorrente (v. sentenze nn. 266/1993 e 484/1991), la legge regionale deve rispettare i principi contenuti nella legge dello Stato, che disciplinano singoli settori normativi, tra i quali e' appunto da ascrivere il disposto dell'art. 2, comma 7, della legge n. 549 del 1995 (recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"). Invero, nel 1995 il legislatore nazionale e' intervenuto, in sede di manovra finanziaria e di bilancio, su un punto estremamente delicato, qual e' quello dei rapporti convenzionali fra il servizio sanitario nazionale e la medicina specialistica, e ha posto termine alle numerose proroghe, ripetutamente concesse per i rapporti convenzionali in atto, indicando come limite ultimo il 30 giugno 1996. Pertanto, dalla declaratoria di illegittimita' costituzionale delle norme sopra citate, per violazione dei limiti che alla potesta' legislativa della Regione siciliana sono posti dall'art. 17, lett. b), dello Statuto speciale, consegue, altresi', l'assorbimento dell'altra censura contestata dal Commissario dello Stato. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte