Sentenza 381/1996 (ECLI:IT:COST:1996:381)
Massima numero 23011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  17/10/1996;  Decisione del  17/10/1996
Deposito del 05/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Massime associate alla pronuncia:  23012  23013  23014  23015  23016


Titolo
SENT. 381/96 A. RICORSO IN VIA PRINCIPALE (GIUDIZIO PER) - PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - EDILIZIA SCOLASTICA - L. 11.1.1996, N. 23 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - INTERPRETAZIONE - APPLICABILITA' DELLE NORME IMPUGNATE ALLE PROVINCE AUTONOME - AMMISSIBILITA'.

Testo
Ammissibilita' dei ricorsi proposti in via principale dalle Province autonome di Trento e Bolzano per denunciare gli artt. 4, 5 e 7, comma quarto, della l. 11.1.1996, n. 23, in quanto la "clausola di salvaguardia" contenuta nell'art. 11 della stessa legge, secondo cui "le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge in base allo statuto speciale di autonomia e alle relative norme di attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici "non puo' essere plausibilmente interpretata come una salvaguardia totale delle competenze provinciali dinanzi alla norma impugnata, contenente una disciplina completa e di dettaglio, che ne esclude il carattere meramente integrativo o suppletivo rispetto alla normativa provinciale. red. F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32