Sentenza 381/1996 (ECLI:IT:COST:1996:381)
Massima numero 23012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  17/10/1996;  Decisione del  17/10/1996
Deposito del 05/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Massime associate alla pronuncia:  23011  23013  23014  23015  23016


Titolo
SENT. 381/96 B. EDILIZIA E URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI AI COMUNI E NON ALLE PROVINCE - SOSTANZIALE INTERVENTO NEI POTERI DI PROGRAMMAZIONE DELLA PROVINCIA - LESIONI DI COMPETENZE PROVINCIALI ESCLUSIVE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, 5 e 6, della l. 11.1.1996, n. 23, in quanto tale disposizione nel prevedere che i finanziamenti per l'attuazione della legge in esame dovranno essere concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni e non alle Province autonome, viola la competenza esclusiva delle Province in materia di edilizia scolastica e la loro autonomia finanziaria, sottraendo alle stesse la erogazione e la disponibilita' delle risorse necessarie all'esercizio delle proprie attribuzioni e limitandone il potere di programmazione. - S. nn. 293/1995, 98/1991 e 1111/1988. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104

Altri parametri e norme interposte

legge  30/11/1989  n. 386  art. 5  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 3    co. 1  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 3    co. 2