Sentenza 381/1996 (ECLI:IT:COST:1996:381)
Massima numero 23013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  17/10/1996;  Decisione del  17/10/1996
Deposito del 05/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Massime associate alla pronuncia:  23011  23012  23014  23015  23016


Titolo
SENT. 381/96 C. EDILIZIA E URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - OSSERVATORIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA PRESIEDUTO DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSOGGETTAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE AGLI INDIRIZZI FORMULATI DALL'OSSERVATORIO - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE ESCLUSIVE DELLA PROVINCIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, della l. 11.1.1996, n. 23, nella parte in cui assoggetta la programmazione delle Province in materia di edilizia scolastica agli indirizzi formulati dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica presieduto dal Ministro per la Pubblica Istruzione, in quanto l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento e' condizionata all'osservanza di precisi requisiti di forma e di sostanza, i relativi atti dovendo essere adottati con delibera del Consiglio dei ministri nel rispetto di principi e criteri direttivi stabiliti da leggi statali, requisiti che, nel caso in esame, non sussistono. - V. S. nn. 69/1995, 124/1994, 113/1994, 26/1994, 355/1993 e 45/1993. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 3    co. 1  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 3    co. 2  

legge  23/08/1988  n. 400  art. 3  lett. d)  co. 2