Sentenza 381/1996 (ECLI:IT:COST:1996:381)
Massima numero 23013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
17/10/1996; Decisione del
17/10/1996
Deposito del 05/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Titolo
SENT. 381/96 C. EDILIZIA E URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - OSSERVATORIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA PRESIEDUTO DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSOGGETTAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE AGLI INDIRIZZI FORMULATI DALL'OSSERVATORIO - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE ESCLUSIVE DELLA PROVINCIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 381/96 C. EDILIZIA E URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - OSSERVATORIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA PRESIEDUTO DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSOGGETTAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE AGLI INDIRIZZI FORMULATI DALL'OSSERVATORIO - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE ESCLUSIVE DELLA PROVINCIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, della l. 11.1.1996, n. 23, nella parte in cui assoggetta la programmazione delle Province in materia di edilizia scolastica agli indirizzi formulati dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica presieduto dal Ministro per la Pubblica Istruzione, in quanto l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento e' condizionata all'osservanza di precisi requisiti di forma e di sostanza, i relativi atti dovendo essere adottati con delibera del Consiglio dei ministri nel rispetto di principi e criteri direttivi stabiliti da leggi statali, requisiti che, nel caso in esame, non sussistono. - V. S. nn. 69/1995, 124/1994, 113/1994, 26/1994, 355/1993 e 45/1993. red.: F. Mangano
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, della l. 11.1.1996, n. 23, nella parte in cui assoggetta la programmazione delle Province in materia di edilizia scolastica agli indirizzi formulati dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica presieduto dal Ministro per la Pubblica Istruzione, in quanto l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento e' condizionata all'osservanza di precisi requisiti di forma e di sostanza, i relativi atti dovendo essere adottati con delibera del Consiglio dei ministri nel rispetto di principi e criteri direttivi stabiliti da leggi statali, requisiti che, nel caso in esame, non sussistono. - V. S. nn. 69/1995, 124/1994, 113/1994, 26/1994, 355/1993 e 45/1993. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3
co. 1
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3
co. 2
legge 23/08/1988
n. 400
art. 3 lett. d)
co. 2