Sentenza 381/1996 (ECLI:IT:COST:1996:381)
Massima numero 23014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
17/10/1996; Decisione del
17/10/1996
Deposito del 05/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Titolo
SENT. 381/96 D. EDILIZIA E URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEI PIANI E DEI PROGETTI ESECUTIVI - CONTROLLO SOSTITUTIVO DELLE PROVINCE - INERZIA DELLA PROVINCIA - CONTROLLO SOSTITUTIVO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI ESCLUSIVE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 381/96 D. EDILIZIA E URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEI PIANI E DEI PROGETTI ESECUTIVI - CONTROLLO SOSTITUTIVO DELLE PROVINCE - INERZIA DELLA PROVINCIA - CONTROLLO SOSTITUTIVO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI ESCLUSIVE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 9, della l. n. 23 del 1996, nella parte in cui prevede il controllo sostitutivo della Provincia autonoma in caso di inosservanza da parte dei Comuni degli adempimenti di propria competenza e, nel caso di inerzia della Provincia, un controllo sostitutivo del Governo, attribuito al Commissario del Governo, in quanto tale intervento sostitutivo, il cui automatismo e' in contrasto con il principio costituzionale di leale cooperazione, e' attribuito, da un lato, alla Provincia, sottraendole ogni valutazione discrezionale in ordine all'esercizio del potere in questione, oggetto di una competenza esclusiva, e dall'altro, e' assegnato ad un organo sfornito di legittimazione e per di piu' senza previsione di una deliberazione governativa e della previa consultazione con l'autorita' inadempiente. - V. S. nn. 416/1995, 342/1994, 386/1991 e 177/1988. red.: F. Mangano
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 9, della l. n. 23 del 1996, nella parte in cui prevede il controllo sostitutivo della Provincia autonoma in caso di inosservanza da parte dei Comuni degli adempimenti di propria competenza e, nel caso di inerzia della Provincia, un controllo sostitutivo del Governo, attribuito al Commissario del Governo, in quanto tale intervento sostitutivo, il cui automatismo e' in contrasto con il principio costituzionale di leale cooperazione, e' attribuito, da un lato, alla Provincia, sottraendole ogni valutazione discrezionale in ordine all'esercizio del potere in questione, oggetto di una competenza esclusiva, e dall'altro, e' assegnato ad un organo sfornito di legittimazione e per di piu' senza previsione di una deliberazione governativa e della previa consultazione con l'autorita' inadempiente. - V. S. nn. 416/1995, 342/1994, 386/1991 e 177/1988. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3
co. 1
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3
co. 2
legge 23/08/1988
n. 400
art. 3 lett. f)
co. 2