Sentenza 381/1996 (ECLI:IT:COST:1996:381)
Massima numero 23015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
17/10/1996; Decisione del
17/10/1996
Deposito del 05/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Titolo
SENT. 381/96 E. EDILIZIA E URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - EMANAZIONE DI NORME TECNICHE QUADRO - DECRETO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO COL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE ESCLUSIVE DELLA PROVINCIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GERARCHIA DELLE FONTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 381/96 E. EDILIZIA E URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - EMANAZIONE DI NORME TECNICHE QUADRO - DECRETO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO COL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE ESCLUSIVE DELLA PROVINCIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GERARCHIA DELLE FONTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della l. n. 23 del 1996, in quanto tale norma, nell'attribuire al Ministro della Pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici, il potere di emanare "norme tecniche quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalita' urbanistica, edilizia e didattica "da osservare su tutto il territorio nazionale per le opere di edilizia scolastica, consentendo alle Regioni e Province autonome solo l'approvazione di proprie speciali norme tecniche per la progettazione esecutiva, viola la competenza provinciale esclusiva in materia di edilizia scolastica e i principi costituzionali sulla gerarchia delle fonti, ammettendo la prevalenza sulle norme provinciali di un regolamento ministeriale che, ne' possiede i requisiti formali e sostanziali, delle funzione di indirizzo e coordinamento, ne' puo' qualificarsi come atto di coordinamento meramente tecnico, residuando alla Provincia la mera progettazione esecutiva. red.: F. Mangano
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della l. n. 23 del 1996, in quanto tale norma, nell'attribuire al Ministro della Pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici, il potere di emanare "norme tecniche quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalita' urbanistica, edilizia e didattica "da osservare su tutto il territorio nazionale per le opere di edilizia scolastica, consentendo alle Regioni e Province autonome solo l'approvazione di proprie speciali norme tecniche per la progettazione esecutiva, viola la competenza provinciale esclusiva in materia di edilizia scolastica e i principi costituzionali sulla gerarchia delle fonti, ammettendo la prevalenza sulle norme provinciali di un regolamento ministeriale che, ne' possiede i requisiti formali e sostanziali, delle funzione di indirizzo e coordinamento, ne' puo' qualificarsi come atto di coordinamento meramente tecnico, residuando alla Provincia la mera progettazione esecutiva. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3
co. 1
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3
co. 2