Sentenza 381/1996 (ECLI:IT:COST:1996:381)
Massima numero 23016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  17/10/1996;  Decisione del  17/10/1996
Deposito del 05/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Massime associate alla pronuncia:  23011  23012  23013  23014  23015


Titolo
SENT. 381/96 F. EDILIZIA E URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E BOLZANO - ARTICOLAZIONE DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - FUNZIONE MERAMENTE CONOSCITIVA - ATTIVITA' STRUMENTALE ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO - NON INTERFERENZA CON LE ATTRIBUZIONI ESCLUSIVE DELLA PROVINCIA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 4, della l. n. 23 del 1996, sollevate, in riferimento agli artt. 8, primo comma, n. 1), 17) e 28), 16 e 104 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige e le relative norme di attuazione, in quanto tale norma, nel prescrivere l'obbligo delle Province autonome di realizzare un'articolazione locale dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica in base agli indirizzi definiti dall'osservatorio per l'edilizia scolastica, prevede un'attivita' formativa centralizzata, come strumento conoscitivo necessario per l'accertamento della consistenza del patrimonio edilizio scolastico finalizzato all'esigenza di coordinamento, che non puo' determinare di per se' lesione delle attribuzioni provinciali, costituendo, al contrario, per le modalita' attuative con cui e' configurato, corretta espressione del principio di leale cooperazione tra Stato, Regioni e Province autonome. - V. S. nn. 412/1994, 42/1994 e 497/1992. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Costituzione  art. 116

Altri parametri e norme interposte