Sentenza 382/1996 (ECLI:IT:COST:1996:382)
Massima numero 22930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
17/10/1996; Decisione del
17/10/1996
Deposito del 05/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Massime associate alla pronuncia:
22931
Titolo
SENT. 382/96 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI INVALIDI CIVILI - REVOCA DEL BENEFICIO, IN CASO DI ACCERTATA INSUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI, DALLA DATA DELL'ACCERTAMENTO STESSO NELL'IPOTESI DI RINUNZIA E DALL'ANNO ANTECEDENTE L'ACCERTAMENTO CON RIPETIZIONE DEI RATEI INDEBITAMENTE PERCEPITI, NELL'IPOTESI DI MANCATA RINUNZIA - ASSERITO DETERIORE TRATTAMENTO DEGLI INVALIDI CIVILI RISPETTO AI PENSIONATI PERCETTORI IN BUONA FEDE DI INDEBITO PENSIONISTICO - RITENUTA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SULLA GARANZIA PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 382/96 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI INVALIDI CIVILI - REVOCA DEL BENEFICIO, IN CASO DI ACCERTATA INSUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI, DALLA DATA DELL'ACCERTAMENTO STESSO NELL'IPOTESI DI RINUNZIA E DALL'ANNO ANTECEDENTE L'ACCERTAMENTO CON RIPETIZIONE DEI RATEI INDEBITAMENTE PERCEPITI, NELL'IPOTESI DI MANCATA RINUNZIA - ASSERITO DETERIORE TRATTAMENTO DEGLI INVALIDI CIVILI RISPETTO AI PENSIONATI PERCETTORI IN BUONA FEDE DI INDEBITO PENSIONISTICO - RITENUTA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SULLA GARANZIA PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 38, primo e secondo comma, 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica") - nella parte in cui prevede che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per beneficiare di pensioni, assegni e indennita' per invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa - in quanto, premesso che l'adesione alle risultanze dell'accertamento non preclude nel futuro la possibilita' di presentare una nuova domanda (riferita a periodi successivi), sulla base della nuova situazione; e considerato che la peculiare natura dell'indennita' di accompagnamento da' ragione, in caso di difetto dei presupposti per l'erogazione della stessa, del trattamento differenziato rispetto al sistema della ripetibilita' delle pensioni INPS, non puo' essere invocato il principio di irripetibilita', introdotto con alterne vicende nel settore INPS, in parte derogatorio rispetto ai principi regolanti l'indebito nel codice civile, in relazione a particolari esigenze in quel differente settore pensionistico, e collegato in molti casi a comportamenti e ritardi addebitabili allo stesso ente. Pertanto, e' anzitutto da escludere la violazione dell'art. 38, primo e secondo comma, Cost., poiche' non vengono compromesse le esigenze di vita, non sussistendo la necessita' di quelle spese che, sole, giustificano il beneficio assistenziale dell'indennita' in questione. Ne', d'altro canto, puo' configurarsi alcuna lesione del principio di eguaglianza in relazione alla diversita' di prestazioni e di presupposti, anche in considerazione della rinuncia dell'interessato. Infine, non sussiste alcuna menomazione del diritto di difesa, in quanto l'invalido che subisce un accertamento negativo sulla mancanza dei requisiti prescritti, conserva ogni diritto di tutela giurisdizionale contro l'accertamento, essendo l'adesione una eventualita' rimessa alla sua volonta'. - Sulla specificita' dell'indennita' di accompagnamento, cfr., altresi', S. nn. 193/1994, 88/1993 e 346/1989. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 38, primo e secondo comma, 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica") - nella parte in cui prevede che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per beneficiare di pensioni, assegni e indennita' per invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa - in quanto, premesso che l'adesione alle risultanze dell'accertamento non preclude nel futuro la possibilita' di presentare una nuova domanda (riferita a periodi successivi), sulla base della nuova situazione; e considerato che la peculiare natura dell'indennita' di accompagnamento da' ragione, in caso di difetto dei presupposti per l'erogazione della stessa, del trattamento differenziato rispetto al sistema della ripetibilita' delle pensioni INPS, non puo' essere invocato il principio di irripetibilita', introdotto con alterne vicende nel settore INPS, in parte derogatorio rispetto ai principi regolanti l'indebito nel codice civile, in relazione a particolari esigenze in quel differente settore pensionistico, e collegato in molti casi a comportamenti e ritardi addebitabili allo stesso ente. Pertanto, e' anzitutto da escludere la violazione dell'art. 38, primo e secondo comma, Cost., poiche' non vengono compromesse le esigenze di vita, non sussistendo la necessita' di quelle spese che, sole, giustificano il beneficio assistenziale dell'indennita' in questione. Ne', d'altro canto, puo' configurarsi alcuna lesione del principio di eguaglianza in relazione alla diversita' di prestazioni e di presupposti, anche in considerazione della rinuncia dell'interessato. Infine, non sussiste alcuna menomazione del diritto di difesa, in quanto l'invalido che subisce un accertamento negativo sulla mancanza dei requisiti prescritti, conserva ogni diritto di tutela giurisdizionale contro l'accertamento, essendo l'adesione una eventualita' rimessa alla sua volonta'. - Sulla specificita' dell'indennita' di accompagnamento, cfr., altresi', S. nn. 193/1994, 88/1993 e 346/1989. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 38
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte