Ordinanza 41/2025 (ECLI:IT:COST:2025:41)
Massima numero 46749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  10/03/2025;  Decisione del  10/03/2025
Deposito del 10/04/2025; Pubblicazione in G. U. 16/04/2025
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale – Incidentalità della questione – Condizione – Persistente potestas iudicandi del rimettente (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che non prevedono la possibilità che il PM – nel caso in cui dal mancato rispetto, da parte del tribunale di sorveglianza, del termine di 45 giorni per la decisione di pregresse istanze di ammissione a misure alternative, dipenda il superamento del residuo della pena richiesto per fruire della sospensione o essere ammesso alle misure alternative – disponga comunque la sospensione ovvero che il detenuto sia comunque ammesso alle misure alternative). (Classif. 112004).

Testo

Per effetto della consumazione della potestas iudicandi in capo al rimettente, viene meno l’indefettibile presupposto della incidentalità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, con conseguente manifesta inammissibilità delle stesse. (Precedente: S. 212/2023 - mass. 45870).

(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 5 e 6 CEDU, dal Tribunale di Bergamo, sez. seconda penale, in funzione di giudice dell’esecuzione, dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., e degli artt. 47, commi 1 e 3-bis, e 47-ter e seguenti della legge n. 354 del 1975, i quali, rispettivamente, non prevedono che il PM sospenda l’esecuzione della pena detentiva anche quando il superamento del residuo della pena sia superiore a 4 anni a causa del mancato rispetto da parte del Tribunale di sorveglianza del termine massimo di 45 giorni stabilito dal successivo comma 6 nella decisione di una o più pregresse istanze di ammissione a misure alternative alla detenzione; degli artt. 47, commi 1 e 3-bis, e 47-ter e seguenti ordin. penit., nella parte in cui non prevedono la possibilità di ammissione alle misure alternative, rispettivamente dell’affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare, anche quando, ferma la valutazione degli altri presupposti, il superamento del residuo di pena di 4, 3 o 2 anni sia dovuto al mancato rispetto da parte del Tribunale di sorveglianza del termine di 45 giorni stabilito già citato. In disparte ogni valutazione circa la correttezza del presupposto interpretativo dal quale muove il rimettente e la pertinenza delle questioni sollevate, il giudice a quo, con l’ordinanza di rimessione, si è pronunciato sulla domanda di sospensione dell’ordine di esecuzione proposta dal PM, esaurendo, così, la propria potestas iudicandi). (Precedente: S. 3/2023).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 656  co. 5

legge  26/07/1975  n. 354  art. 47  co. 1

legge  26/07/1975  n. 354  art. 47  co. 3

legge  26/07/1975  n. 354  art. 47  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 5  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6