Sentenza 383/1996 (ECLI:IT:COST:1996:383)
Massima numero 22932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  17/10/1996;  Decisione del  17/10/1996
Deposito del 05/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 383/96. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLA DIFESA - RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DI INFERMITA' - PREVISIONE DEL PARERE DI UNA COMMISSIONE MEDICA DI SECONDA ISTANZA IN CASO DI DISCREPANZA SULLA DIPENDENZA TRA IL COMANDANTE DEL CORPO O IL CAPO DELL'UFFICIO DEL DIPENDENTE E LA COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA DI PRIMA ISTANZA - MANCATA PREVISIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE ALLA FASE ENDOPROCEDIMENTALE DAVANTI ALLA COMMISSIONE STESSA - PRETESO DETERIORE TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA RISPETTO A QUELLI STATALI PER I QUALI NON E' PREVISTA LA COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA DI SECONDA ISTANZA - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 1, 3 e 4, l. 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato) - nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermita' del personale dipendente dell'Amministrazione della difesa, consente all'amministrazione stessa di attivare l'intervento di una commissione medica di seconda istanza, senza disciplinare e garantire la partecipazione del dipendente alla fase endoprocedimentale davanti a tale commissione - in quanto, in primo luogo, sulla base dell'art. 12 R.D. 22 giugno 1926, n. 1067 (Regolamento per l'esecuzione della l. 11 marzo 1926, n. 416), deve essere data partecipazione agli interessati delle conclusioni del processo verbale in cui e' espresso il giudizio della commissione medico-ospedaliera nei riguardi della dipendenza della infermita' da causa di servizio; e, in secondo luogo, sulla base dei sopravvenuti principi introdotti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, l'amministrazione e' tenuta a predisporre un meccanismo procedurale (formula espressa apposta in calce al documento comunicato all'interessato, avviso 'ad hoc' o altro mezzo) che assicuri il raggiungimento dello scopo di consentire all'interessato la chiara percezione dell'avvio della nuova fase, in modo da porlo nella effettiva possibilita' di interloquirvi. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

regio decreto  22/06/1926  n. 1067  art. 12  

legge  07/08/1990  n. 241  art. 0