Sentenza 384/1996 (ECLI:IT:COST:1996:384)
Massima numero 22933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
14/10/1996; Decisione del
14/10/1996
Deposito del 05/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 384/96. PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELL'ARRESTATO O DEL FERMATO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI DIVIETO DI INTERROGATORIO DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO PRIMA DI QUELLO DEL GIUDICE, COME DISPOSTO NEL CASO DI INTERROGATORIO DELLA PERSONA IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - INFONDATEZZA.
SENT. 384/96. PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELL'ARRESTATO O DEL FERMATO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI DIVIETO DI INTERROGATORIO DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO PRIMA DI QUELLO DEL GIUDICE, COME DISPOSTO NEL CASO DI INTERROGATORIO DELLA PERSONA IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 294, comma 6, cod. proc. pen. (come novellato dall'art. 11 l. 8 agosto 1995, n. 332) - nella parte in cui non prescrive che anche l'interrogatorio ad opera del pubblico ministero della persona arrestata nella flagranza del reato, al pari del (gia' previsto) interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, non possa procedere l'interrogatorio del giudice per le indagini preliminari - in quanto, sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza - posto che l'interrogatorio (dell'arrestato), al quale puo' procedere 'ex' art. 388 cod. proc. pen. il p.m., ha una sua peculiarita', rispetto a quello ordinario (dell'indagato) ('ex' art. 364 cod. proc. pen.) ed a quello del soggetto sottoposto a misura cautelare ('ex' art. 294 cod. proc. pen.), rappresentata dal fatto che esso persegue una finalita' (oltre che investigativa) anche di garanzia alla luce della potesta', attribuita al p.m., di immediata liberazione dell'arrestato (artt. 389 cod. proc. pen. e 121 disp. att. cod. proc. pen.); e che l'interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare ad opera del g.i.p. (art. 294 cod. proc. pen.) non e' pienamente equiparabile a quello dell'arrestato da parte del g.i.p. medesimo in sede di udienza di convalida ('ex' art. 391 cod. proc. pen.), il primo perseguendo lo scopo di valutare se permangono le condizioni di applicabilita' e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273-275 cod. proc. pen. ed il secondo quello di verificare se sussistono o meno le (del tutto diverse) condizioni che legittimano l'arresto - la non assimilabilita', da una parte, dell'interrogatorio del g.i.p. in sede di verifica della persistenza delle condizioni e delle esigenze della misura cautelare con l'interrogatorio del medesimo giudice in sede di giudizio sulla richiesta di convalida dell'arresto non accompagnata da richiesta di misura cautelare, e, d'altra parte, dell'ordinario interrogatorio del p.m. (art. 364 cod. proc. pen.) con quello, ad opera del medesimo organo, dell'arrestato (art. 388 cod. proc. pen.), rende insussistente tra le due situazioni comparate (interrogatorio dell'arrestato da parte del p.m. e del g.i.p. e interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare da parte dei medesimi organi), al di la' della loro innegabile contiguita', un'identita' sostanziale tale da imporre, per il rispetto del principio di eguaglianza, la medesima disciplina in ordine alla loro scansione temporale. - O. n. 267/1996. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 294, comma 6, cod. proc. pen. (come novellato dall'art. 11 l. 8 agosto 1995, n. 332) - nella parte in cui non prescrive che anche l'interrogatorio ad opera del pubblico ministero della persona arrestata nella flagranza del reato, al pari del (gia' previsto) interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, non possa procedere l'interrogatorio del giudice per le indagini preliminari - in quanto, sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza - posto che l'interrogatorio (dell'arrestato), al quale puo' procedere 'ex' art. 388 cod. proc. pen. il p.m., ha una sua peculiarita', rispetto a quello ordinario (dell'indagato) ('ex' art. 364 cod. proc. pen.) ed a quello del soggetto sottoposto a misura cautelare ('ex' art. 294 cod. proc. pen.), rappresentata dal fatto che esso persegue una finalita' (oltre che investigativa) anche di garanzia alla luce della potesta', attribuita al p.m., di immediata liberazione dell'arrestato (artt. 389 cod. proc. pen. e 121 disp. att. cod. proc. pen.); e che l'interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare ad opera del g.i.p. (art. 294 cod. proc. pen.) non e' pienamente equiparabile a quello dell'arrestato da parte del g.i.p. medesimo in sede di udienza di convalida ('ex' art. 391 cod. proc. pen.), il primo perseguendo lo scopo di valutare se permangono le condizioni di applicabilita' e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273-275 cod. proc. pen. ed il secondo quello di verificare se sussistono o meno le (del tutto diverse) condizioni che legittimano l'arresto - la non assimilabilita', da una parte, dell'interrogatorio del g.i.p. in sede di verifica della persistenza delle condizioni e delle esigenze della misura cautelare con l'interrogatorio del medesimo giudice in sede di giudizio sulla richiesta di convalida dell'arresto non accompagnata da richiesta di misura cautelare, e, d'altra parte, dell'ordinario interrogatorio del p.m. (art. 364 cod. proc. pen.) con quello, ad opera del medesimo organo, dell'arrestato (art. 388 cod. proc. pen.), rende insussistente tra le due situazioni comparate (interrogatorio dell'arrestato da parte del p.m. e del g.i.p. e interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare da parte dei medesimi organi), al di la' della loro innegabile contiguita', un'identita' sostanziale tale da imporre, per il rispetto del principio di eguaglianza, la medesima disciplina in ordine alla loro scansione temporale. - O. n. 267/1996. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 284
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 294
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 364
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 386
co. 5
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 388
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 389
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 391
codice di procedura penale (disp. att. del nuovo)
n. 0
art. 121
legge 08/08/1995
n. 332
art. 20