Sentenza 385/1996 (ECLI:IT:COST:1996:385)
Massima numero 22934
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente FERRI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
17/10/1996; Decisione del
17/10/1996
Deposito del 05/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 385/96. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - RESPONSABILITA' CONTABILE E AMMINISTRATIVA - AZIONE DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DEL DOTT. GIORGIO DELLA LUCIA, G.I. PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, PER LA LIQUIDAZIONE DI COMPENSI PER PERIZIE CONTABILI (NELLA SPECIE: CON RICONOSCIMENTO DEL RADDOPPIO DEL COMPENSO E CON MANCATA RIDUZIONE DI ESSO PER TARDIVO DEPOSITO) - ASSERITA INSINDACABILITA', DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI, DEL POTERE GIURISDIZIONALE PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI A PERITI E CONSULENTI GIUDIZIARI - CONSEGUENTE NON SOTTOPONIBILITA' DEI MAGISTRATI, IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI ASSUNTI, A GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PER DANNO ERARIALE - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI CONCERNENTI LO 'STATUS' DI INDIPENDENZA E INSINDACABILITA' DEL GIUDICE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 385/96. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - RESPONSABILITA' CONTABILE E AMMINISTRATIVA - AZIONE DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DEL DOTT. GIORGIO DELLA LUCIA, G.I. PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, PER LA LIQUIDAZIONE DI COMPENSI PER PERIZIE CONTABILI (NELLA SPECIE: CON RICONOSCIMENTO DEL RADDOPPIO DEL COMPENSO E CON MANCATA RIDUZIONE DI ESSO PER TARDIVO DEPOSITO) - ASSERITA INSINDACABILITA', DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI, DEL POTERE GIURISDIZIONALE PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI A PERITI E CONSULENTI GIUDIZIARI - CONSEGUENTE NON SOTTOPONIBILITA' DEI MAGISTRATI, IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI ASSUNTI, A GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PER DANNO ERARIALE - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI CONCERNENTI LO 'STATUS' DI INDIPENDENZA E INSINDACABILITA' DEL GIUDICE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - sollevato da un giudice (nella specie, giudice istruttore penale) citato in giudizio di responsabilita' contabile dal Procuratore della Corte dei conti per il (preteso) danno causato all'erario in conseguenza della liquidazione di compensi (che si assumono essere stati) illegittimamente disposti a favore di periti nominati nel corso di procedimenti penali a norma della l. 8 luglio 1980, n. 319 - avente ad oggetto la spettanza al Procuratore della Corte dei conti del potere di citazione in giudizio di responsabilita' contabile nei confronti di un magistrato che abbia liquidato compensi a periti nel corso di un procedimento giurisdizionale, in quanto - posto, per un verso, che la concreta attribuzione della giurisdizione della Corte dei conti, in relazione alle diverse fattispecie di responsabilita' amministrativa, e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore ordinario e non opera automaticamente in base all'art. 103, comma secondo, Cost. e che, quindi, con riguardo al caso di specie, la contestata giurisdizione non potrebbe dirsi ne' attribuita ne' sottratta alla Corte dei conti da norme costituzionali; e, per l'altro, che gli artt. 101, 102, 104 e 108 Cost., dettati a garanzia dell'indipendenza e dell'insindacabilita' della funzione giurisdizionale, non valgono ad assicurare al magistrato uno 'status' di assoluta irresponsabilita', ma anzi ammettono la conciliabilita', in linea di principio, dell'indipendenza della funzione medesima con la responsabilita' nel suo esercizio sul piano civile, penale ed amministrativo, e che, quindi, non e' possibile ricavare un confine definito dalla Costituzione che giustifichi la preclusione, per ragioni di costituzionalita', della giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilita' dei magistrati per danno erariale - il conflitto stesso non attiene alla "delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali". - S. nn. 2/1968; 33/1968; 102/1977; 26/1987; 641/1987; 18/1989; 468/1990; 24/1993; 29/1995. red.: S. Di Palma
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - sollevato da un giudice (nella specie, giudice istruttore penale) citato in giudizio di responsabilita' contabile dal Procuratore della Corte dei conti per il (preteso) danno causato all'erario in conseguenza della liquidazione di compensi (che si assumono essere stati) illegittimamente disposti a favore di periti nominati nel corso di procedimenti penali a norma della l. 8 luglio 1980, n. 319 - avente ad oggetto la spettanza al Procuratore della Corte dei conti del potere di citazione in giudizio di responsabilita' contabile nei confronti di un magistrato che abbia liquidato compensi a periti nel corso di un procedimento giurisdizionale, in quanto - posto, per un verso, che la concreta attribuzione della giurisdizione della Corte dei conti, in relazione alle diverse fattispecie di responsabilita' amministrativa, e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore ordinario e non opera automaticamente in base all'art. 103, comma secondo, Cost. e che, quindi, con riguardo al caso di specie, la contestata giurisdizione non potrebbe dirsi ne' attribuita ne' sottratta alla Corte dei conti da norme costituzionali; e, per l'altro, che gli artt. 101, 102, 104 e 108 Cost., dettati a garanzia dell'indipendenza e dell'insindacabilita' della funzione giurisdizionale, non valgono ad assicurare al magistrato uno 'status' di assoluta irresponsabilita', ma anzi ammettono la conciliabilita', in linea di principio, dell'indipendenza della funzione medesima con la responsabilita' nel suo esercizio sul piano civile, penale ed amministrativo, e che, quindi, non e' possibile ricavare un confine definito dalla Costituzione che giustifichi la preclusione, per ragioni di costituzionalita', della giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilita' dei magistrati per danno erariale - il conflitto stesso non attiene alla "delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali". - S. nn. 2/1968; 33/1968; 102/1977; 26/1987; 641/1987; 18/1989; 468/1990; 24/1993; 29/1995. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
co. 2
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37