Sentenza 386/1996 (ECLI:IT:COST:1996:386)
Massima numero 22982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  17/10/1996;  Decisione del  17/10/1996
Deposito del 05/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Massime associate alla pronuncia:  22984


Titolo
SENT. 386/96 A. TRASPORTO - AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI - DIVIETO DI STIPULARE CONTRATTI A PREZZI O CONDIZIONI TARIFFARIE DEROGATIVI RISPETTO A QUELLI STABILITI DALLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI, ED A QUELLI DERIVANTI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI PREVISTI DALL'ART. 13 DEL DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI 18 NOVEMBRE 1982 - RITENUTO ILLEGITTIMO AMPLIAMENTO DELL'AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA NORMA INTERPRETATA (ARTICOLO 8, ULTIMO COMMA, DELLE NORME DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298, APPROVATE CON D.P.R. 9 GENNAIO 1978, N. 56) - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 101, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (recante: "Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi"), convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1993, n. 162 - a norma del quale l'ultimo comma dell'art. 8 delle norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, approvate con d.P.R. 9 gennaio 1978, n. 56, si interpreta nel senso che non e' ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla medesima legge n. 298 del 1974 e successivi provvedimenti attuativi, ed a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'art. 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982 - in quanto il carattere di norma di interpretazione autentica che va riconosciuto alla disposizione censurata permette di escludere che essa interferisca con l'esercizio della funzione giurisdizionale, essendosi il legislatore mosso sul piano delle fonti, ed avendo esercitato il potere di attribuire alla disposizione interpretata un significato obbligatorio per tutti (da ultimo, sentenza n. 15/1995). Del resto la retroattivita' in se' non puo' ritenersi elemento che, assunto isolatamente, sia idoneo ad integrare un vizio della legge, come la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto (sentenza n. 6/1994). red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte