Sentenza 386/1996 (ECLI:IT:COST:1996:386)
Massima numero 22984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  17/10/1996;  Decisione del  17/10/1996
Deposito del 05/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Massime associate alla pronuncia:  22982


Titolo
SENT. 386/96 B. TRASPORTO - AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI - PREVISIONE DI UN IDENTICO REGIME TARIFFARIO SIA PER IL CASO DELLA ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI TRASPORTO CHE PER QUELLO DI UN CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI - PRETESA IRRAGIONEVOLE PARIFICAZIONE DI SITUAZIONI DIVERSE, CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (recante: "Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi"), convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1993, n. 162, a norma del quale l'ultimo comma dell'art. 8 delle norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, approvate con d.P.R. 9 gennaio 1978, n. 56, si interpreta nel senso che non e' ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla medesima legge n. 298 del 1974 e successivi provvedimenti attuativi, ed a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'art. 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, in quanto - premesso che gli obiettivi del sistema pubblicistico delle tariffe a forcella sono quelli di garantire alle imprese un margine di utile, evitando situazioni di concorrenza sleale, che, deprimendo i noli, costringano le imprese stesse ad operare in condizioni di difficolta', si' da non procedere ad ammortamenti e da non garantire ai lavoratori il dovuto trattamento economico; e considerato che il principio di liberta' di iniziativa economica privata va bilanciato con l'utilita' sociale - non puo' reputarsi irragionevole ed ingiustificatamente discriminatoria una disposizione che, nel ribadire la vincolativita' del sistema di dette tariffe per tutti i contratti che comunque prevedano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ponga l'accento piu' sulla prestazione convenuta che sulla tipologia negoziale in cui essa si inquadra; la stessa, invero, risponde in tal modo alla esigenza di impedire che la relativa normativa sia elusa, alla stregua di una 'ratio' legislativa che, nella disciplina unitaria dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, considera il carattere di servizio pubblico proprio di quest'ultimo. - Cfr., altresi', S. nn. 193/1996, 89/1996, 548/1990. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte