Sentenza 387/1996 (ECLI:IT:COST:1996:387)
Massima numero 22960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
17/10/1996; Decisione del
17/10/1996
Deposito del 05/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 387/96. ELEZIONI - COLLEGIO CENTRALE DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - COLLEGI REGIONALI DI GARANZIA ELETTORALE - PROCEDIMENTO DAVANTI A DETTI COLLEGI - FACOLTA' DELLE PARTI DI ESSERE SENTITE OVVERO DI DEPOSITARE MEMORIE E CHIEDERE COPIA DEGLI ATTI - OMESSA PREVISIONE - IMPUGNATIVA DELLE DECISIONI DEI COLLEGI REGIONALI DINANZI AL COLLEGIO CENTRALE - MANCATA PREVISIONE DI UN SOGGETTO TERZO, IN POSIZIONE AUTONOMA E DISTINTA, PREPOSTO A CIO' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DEL GIUDICE NONCHE' DEL DIRITTO DI DIFESA - CARENZA DI LEGITTIMAZIONE DELL'ORGANO RIMETTENTE A SOLLEVARE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 387/96. ELEZIONI - COLLEGIO CENTRALE DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - COLLEGI REGIONALI DI GARANZIA ELETTORALE - PROCEDIMENTO DAVANTI A DETTI COLLEGI - FACOLTA' DELLE PARTI DI ESSERE SENTITE OVVERO DI DEPOSITARE MEMORIE E CHIEDERE COPIA DEGLI ATTI - OMESSA PREVISIONE - IMPUGNATIVA DELLE DECISIONI DEI COLLEGI REGIONALI DINANZI AL COLLEGIO CENTRALE - MANCATA PREVISIONE DI UN SOGGETTO TERZO, IN POSIZIONE AUTONOMA E DISTINTA, PREPOSTO A CIO' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DEL GIUDICE NONCHE' DEL DIRITTO DI DIFESA - CARENZA DI LEGITTIMAZIONE DELL'ORGANO RIMETTENTE A SOLLEVARE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate dal Collegio centrale di garanzia elettorale in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 Cost., degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5, e 15, comma 8, della legge 10 dicembre 1993 n. 515 (in tema di disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), laddove non prevedono che nel procedimento dinanzi ai Collegi regionali di garanzia elettorale vi sia un soggetto terzo, in posizione autonoma e distinta, il quale provveda agli accertamenti ed alle contestazioni di competenza del Collegio stesso nonche' all'impugnativa delle decisioni di quest'ultimo davanti al Collegio centrale, in quanto - premesso che detti Collegi non sono qualificabili come giudici in senso soggettivo, mancando sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenerli sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono istituiti - il riconoscimento della legittimazione dell'organo rimettente a sollevare questioni di costituzionalita' presupporrebbe necessariamente che l'attivita' applicativa della legge, da parte sua, fosse di tipo giurisdizionale, ed avesse quindi anche l'attributo della definitivita', nel senso dell'idoneita' a divenire irrimediabile attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga a quella del giudicato; attributo che, nella specie, non sussiste, perche' avverso l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui si discute nel procedimento 'a quo' e' prevista l'opposizione di fronte al pretore ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689, cui fa espresso rinvio l'art. 15, comma 15 della legge n. 515 del 1993. Ed e' appunto tale giudizio di opposizione, che si conclude con sentenza ricorribile in Cassazione, la sede nella quale deve trovare attuazione il principio di costituzionalita', secondo cui il controllo da parte della Corte deve coprire nella misura piu' ampia possibile l'ordinamento giuridico. - Sulla legge n. 515 del 1993, cfr., altresi', S. n. 52/1996. red.: G. Leo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate dal Collegio centrale di garanzia elettorale in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 Cost., degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5, e 15, comma 8, della legge 10 dicembre 1993 n. 515 (in tema di disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), laddove non prevedono che nel procedimento dinanzi ai Collegi regionali di garanzia elettorale vi sia un soggetto terzo, in posizione autonoma e distinta, il quale provveda agli accertamenti ed alle contestazioni di competenza del Collegio stesso nonche' all'impugnativa delle decisioni di quest'ultimo davanti al Collegio centrale, in quanto - premesso che detti Collegi non sono qualificabili come giudici in senso soggettivo, mancando sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenerli sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono istituiti - il riconoscimento della legittimazione dell'organo rimettente a sollevare questioni di costituzionalita' presupporrebbe necessariamente che l'attivita' applicativa della legge, da parte sua, fosse di tipo giurisdizionale, ed avesse quindi anche l'attributo della definitivita', nel senso dell'idoneita' a divenire irrimediabile attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga a quella del giudicato; attributo che, nella specie, non sussiste, perche' avverso l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui si discute nel procedimento 'a quo' e' prevista l'opposizione di fronte al pretore ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689, cui fa espresso rinvio l'art. 15, comma 15 della legge n. 515 del 1993. Ed e' appunto tale giudizio di opposizione, che si conclude con sentenza ricorribile in Cassazione, la sede nella quale deve trovare attuazione il principio di costituzionalita', secondo cui il controllo da parte della Corte deve coprire nella misura piu' ampia possibile l'ordinamento giuridico. - Sulla legge n. 515 del 1993, cfr., altresi', S. n. 52/1996. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte