Ordinanza 388/1996 (ECLI:IT:COST:1996:388)
Massima numero 23064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
17/10/1996; Decisione del
17/10/1996
Deposito del 05/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Titolo
ORD. 388/96 B. PROCEDIMENTO CIVILE - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DEL POTERE DI FISSARE UN TERMINE - MANCATA INDICAZIONE DELLA MISURA - NECESSITA' DI RISPETTARE LE ESIGENZE MINIME DI DIFESA DELLE PARTI.
ORD. 388/96 B. PROCEDIMENTO CIVILE - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DEL POTERE DI FISSARE UN TERMINE - MANCATA INDICAZIONE DELLA MISURA - NECESSITA' DI RISPETTARE LE ESIGENZE MINIME DI DIFESA DELLE PARTI.
Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte, quando la legge conferisce al giudice il potere di fissare un termine senza indicarne la misura, questi e' comunque tenuto a rispettare le esigenze minime di difesa delle parti. - V. S. n. 10/1978. red.: A. Franco
Secondo la giurisprudenza della Corte, quando la legge conferisce al giudice il potere di fissare un termine senza indicarne la misura, questi e' comunque tenuto a rispettare le esigenze minime di difesa delle parti. - V. S. n. 10/1978. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte