Ordinanza 388/1996 (ECLI:IT:COST:1996:388)
Massima numero 23064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  17/10/1996;  Decisione del  17/10/1996
Deposito del 05/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Massime associate alla pronuncia:  23063  23065


Titolo
ORD. 388/96 B. PROCEDIMENTO CIVILE - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DEL POTERE DI FISSARE UN TERMINE - MANCATA INDICAZIONE DELLA MISURA - NECESSITA' DI RISPETTARE LE ESIGENZE MINIME DI DIFESA DELLE PARTI.

Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte, quando la legge conferisce al giudice il potere di fissare un termine senza indicarne la misura, questi e' comunque tenuto a rispettare le esigenze minime di difesa delle parti. - V. S. n. 10/1978. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte