Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Onere di individuazione delle disposizioni impugnate e dei parametri costituzionali - Inammissibilità di una motivazione meramente assertiva. (Classif. 113003).
Il ricorrente ha l'onere non solo di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l'indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure. (Precedenti: S. 95/2021 - mass. 43880; S. 78/2021 - mass. 43775; S. 290/2019 - mass. 42834; S. 198/2019 - mass. 42836; S. 245/2018 - mass. 40608).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento ai limiti statutari, in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e ed l, Cost. dell'art. 57, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, che ha introdotto l'art. 7-bis nella legge prov. Trento n. 2 del 2020. Quanto alla violazione dei limiti statutari, la motivazione risulta gravemente generica e carente, senza un'autonoma e specifica motivazione e senza chiarire il meccanismo attraverso cui si realizzerebbe il preteso vulnus. Quanto all'evocato parametro dell'indicata lett. e), la norma impugnata non ha mai trovato applicazione in un periodo nel quale non trovasse giustificazione nel diritto statale derogatorio e nelle sue proroghe dettate dallo ius superveniens. Pertanto, non è più ravvisabile alcun interesse del Governo a coltivare il ricorso sul punto. (Precedenti: S. 17/2014 - mass. 37621; S. 32/2012 - mass. 36095).