Ordinanza 389/1996 (ECLI:IT:COST:1996:389)
Massima numero 22935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  17/10/1996;  Decisione del  17/10/1996
Deposito del 05/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 389/96. SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - UDIENZA PRESIDENZIALE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - ESITO NEGATIVO - RITENUTA POSSIBILITA', SECONDO DIFFUSA INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE, DI ESPLETARE ULTERIORE TENTATIVO DIRETTO A TRAMUTARE LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE IN CONSENSUALE, SENZA LA PRESENZA DEI DIFENSORI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - DOVERE DEL GIUDICE DI INTERPRETARE LE NORME IN SENSO CONFORME ALLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, come gia' chiarito dalla Corte, il diritto di farsi assistere dal difensore durante lo svolgimento dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione sorge per le parti successivamente al fallimento del tentativo di conciliazione, poiche' solo a quel punto "diventa attuale il contrasto, concreto o potenziale, tra i contendenti sulla base delle domande avanzate con il ricorso introduttivo o delle pretese direttamente prospettate al presidente del tribunale"; e considerato che e' tuttora ravvisabile la distinzione operata dalle sentenze nn. 151 e 201 del 1971 tra la prima e la seconda fase dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione personale - il giudice rimettente avrebbe dovuto, in assenza di un contrario diritto vivente ed in armonia con i principi affermati dalla Corte, interpretare le norme censurate in senso conforme alla Costituzione, consentendo l'assistenza da parte dei difensori durante la seconda fase dell'udienza presidenziale e, tuttavia, non rinunciando alla funzione che gli e' propria, ossia quella di tentare ogni strada idonea al superamento della crisi del nucleo familiare. - V. S. nn. 151/1971 e 201/1971, sopra citate. In particolare, con la prima, la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 707, primo comma, e 708 cod. proc. civ., nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, e' inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte