Sentenza 390/1996 (ECLI:IT:COST:1996:390)
Massima numero 23066
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
28/10/1996; Decisione del
28/10/1996
Deposito del 08/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Massime associate alla pronuncia:
23067
Titolo
SENT. 390/96 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE SOLLEVATA - MOTIVAZIONE NON IMPLAUSIBILE DEL GIUDICE 'A QUO' - MODIFICA DEL QUADRO NORMATIVO IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' - CONDIZIONE SUFFICIENTE - FATTISPECIE.
SENT. 390/96 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE SOLLEVATA - MOTIVAZIONE NON IMPLAUSIBILE DEL GIUDICE 'A QUO' - MODIFICA DEL QUADRO NORMATIVO IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' - CONDIZIONE SUFFICIENTE - FATTISPECIE.
Testo
Ai fini della sussistenza della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale e' sufficiente, a fronte di una motivazione non implausibile fornita dal giudice 'a quo', che dall'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata cambi il quadro normativo assunto dal giudice rimettente. (Nella specie la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75, nella parte in cui prevede che avverso il provvedimento di revoca dell'assegnazione emesso dal presidente dell'I.A.C.P. e' ammesso il ricorso al pretore nel cui mandamento e' situato l'alloggio, secondo il procedimento di cui all'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, eccezione sollevata sotto il profilo che quand'anche fosse stata dichiarata illegittima la disposizione impugnata, sarebbe comunque spettata all'autorita' giudiziaria ordinaria la competenza a conoscere del provvedimento di revoca dell'assegnazione). - Nello stesso senso v. S. nn. 185/1995, 136/1992, 409/1991, 148/1983. red.: A. Franco
Ai fini della sussistenza della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale e' sufficiente, a fronte di una motivazione non implausibile fornita dal giudice 'a quo', che dall'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata cambi il quadro normativo assunto dal giudice rimettente. (Nella specie la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75, nella parte in cui prevede che avverso il provvedimento di revoca dell'assegnazione emesso dal presidente dell'I.A.C.P. e' ammesso il ricorso al pretore nel cui mandamento e' situato l'alloggio, secondo il procedimento di cui all'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, eccezione sollevata sotto il profilo che quand'anche fosse stata dichiarata illegittima la disposizione impugnata, sarebbe comunque spettata all'autorita' giudiziaria ordinaria la competenza a conoscere del provvedimento di revoca dell'assegnazione). - Nello stesso senso v. S. nn. 185/1995, 136/1992, 409/1991, 148/1983. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23