Sentenza 390/1996 (ECLI:IT:COST:1996:390)
Massima numero 23067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
28/10/1996; Decisione del
28/10/1996
Deposito del 08/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Massime associate alla pronuncia:
23066
Titolo
SENT. 390/96 B. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO - PROVVEDIMENTO DI REVOCA - PREVISIONE, CON LEGGE REGIONALE, DI RICORSO AL PRETORE - INDEBITA INTERFERENZA NELLA MATERIA DELLA GIURISDIZIONE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO, POSTO DALL'ART. 108 COST., DELLA RISERVA ALLA ESCLUSIVA COMPETENZA DELLO STATO DELLE NORME PROCESSUALI - SEMPLICE RINVIO DELLA LEGGE REGIONALE ALLA LEGISLAZIONE STATALE - IRRILEVANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 390/96 B. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO - PROVVEDIMENTO DI REVOCA - PREVISIONE, CON LEGGE REGIONALE, DI RICORSO AL PRETORE - INDEBITA INTERFERENZA NELLA MATERIA DELLA GIURISDIZIONE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO, POSTO DALL'ART. 108 COST., DELLA RISERVA ALLA ESCLUSIVA COMPETENZA DELLO STATO DELLE NORME PROCESSUALI - SEMPLICE RINVIO DELLA LEGGE REGIONALE ALLA LEGISLAZIONE STATALE - IRRILEVANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, poiche' la materia processuale e' riservata dall'art. 108 Cost. alla esclusiva competenza del legislatore statale, e' precluso alle regioni dettare norme che prevedano rimedi giurisdizionali o dispongano in ordine a poteri o facolta' dell'autorita' giudiziaria. La violazione del precetto costituzionale non puo' essere nemmeno esclusa quando la norma regionale si limiti a fare rinvio alla normativa statale, in quanto le regioni non possono in nessun caso emanare leggi in materie soggette a riserva di legge statale, comportando cio' una indebita novazione della fonte. Deve pertanto essere dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 108 Cost., l'art. 63 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75, il quale prevede che avverso il provvedimento di revoca dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica emesso dal presidente dell'I.A.C.P. e' ammesso il ricorso al pretore nel cui mandamento e' situato l'alloggio, secondo il procedimento di cui all'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035. - V., 'ex plurimis', S. nn. 459/1995, 457 e 303/1994; 210/1993; 505 e 489/1991; 594/1990; 727/1988; 81/1976; nonche' S. nn. 615 e 203/1987; 128/1963. red.: A. Franco
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, poiche' la materia processuale e' riservata dall'art. 108 Cost. alla esclusiva competenza del legislatore statale, e' precluso alle regioni dettare norme che prevedano rimedi giurisdizionali o dispongano in ordine a poteri o facolta' dell'autorita' giudiziaria. La violazione del precetto costituzionale non puo' essere nemmeno esclusa quando la norma regionale si limiti a fare rinvio alla normativa statale, in quanto le regioni non possono in nessun caso emanare leggi in materie soggette a riserva di legge statale, comportando cio' una indebita novazione della fonte. Deve pertanto essere dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 108 Cost., l'art. 63 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75, il quale prevede che avverso il provvedimento di revoca dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica emesso dal presidente dell'I.A.C.P. e' ammesso il ricorso al pretore nel cui mandamento e' situato l'alloggio, secondo il procedimento di cui all'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035. - V., 'ex plurimis', S. nn. 459/1995, 457 e 303/1994; 210/1993; 505 e 489/1991; 594/1990; 727/1988; 81/1976; nonche' S. nn. 615 e 203/1987; 128/1963. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte