Ordinanza 393/1996 (ECLI:IT:COST:1996:393)
Massima numero 22950
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  28/10/1996;  Decisione del  28/10/1996
Deposito del 08/11/1996; Pubblicazione in G. U. 13/11/1996
Massime associate alla pronuncia:  22951


Titolo
ORD. 393/96 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIBATTIMENTALE DI PRIMO GRADO - PARTECIPAZIONE A TALE GIUDIZIO DEL GIUDICE CHE ABBIA FATTO PARTE DEL COLLEGIO DEL TRIBUNALE DEL RIESAME O DELL'APPELLO AVVERSO ORDINANZE IN TEMA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI - INCOMPATIBILITA' - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, essendo stata la disposizione oggetto di impugnativa dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal giudice rimettente. - S. n. 131/1996; v., altresi', le O. nn. 184/1996, 213/1996, 285/1996 e 392/1996. - Riguardo all'enunciato della Corte, secondo il quale, perche' possa darsi una relazione tra distinte funzioni rilevante ai fini dell'insorgere dell'incompatibilita', occorre che esse appartengano a fasi diverse del processo, cfr., S. nn. 177/1996, 155/1996, 131/1996, 448/1995, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte