Ordinanza 395/1996 (ECLI:IT:COST:1996:395)
Massima numero 23069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
09/12/1996; Decisione del
09/12/1996
Deposito del 16/12/1996; Pubblicazione in G. U. 18/12/1996
Titolo
ORD. 395/96 B. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 - DENUNZIATO CONTRASTO CON LA TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'EQUILIBRATO SVILUPPO DEL TERRITORIO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 395/96 B. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 - DENUNZIATO CONTRASTO CON LA TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'EQUILIBRATO SVILUPPO DEL TERRITORIO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 9 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata sotto il profilo che il condono edilizio minerebbe irreversibilmente la tutela del paesaggio e dell'equilibrato sviluppo del territorio a causa della incongruenza funzionale della disciplina premiale prevista. Invero, la Corte ha gia' evidenziato che la normativa sul condono presenta aspetti direttamente volti al ripristino della tutela del controllo del territorio, come dimostrano, tra l'altro, l'affermazione, in caso di abusi in aree vincolate, della necessita' dell'acquisizione dei pareri favorevoli delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli, e le previsioni di limiti di cubatura per l'ammissione alla sanatoria. In particolare, la sent. n. 302 del 1996, ha precisato che la previsione massima di cubatura di 750 mc. costituisce un limite assoluto ed inderogabile, che si aggiunge come norma di chiusura al limite di ampliamento, che deve essere contenuto nel 30 per cento della volumetria originaria. - V. S. nn. 427/1995, 302/1996. red.: A. Franco
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 9 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata sotto il profilo che il condono edilizio minerebbe irreversibilmente la tutela del paesaggio e dell'equilibrato sviluppo del territorio a causa della incongruenza funzionale della disciplina premiale prevista. Invero, la Corte ha gia' evidenziato che la normativa sul condono presenta aspetti direttamente volti al ripristino della tutela del controllo del territorio, come dimostrano, tra l'altro, l'affermazione, in caso di abusi in aree vincolate, della necessita' dell'acquisizione dei pareri favorevoli delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli, e le previsioni di limiti di cubatura per l'ammissione alla sanatoria. In particolare, la sent. n. 302 del 1996, ha precisato che la previsione massima di cubatura di 750 mc. costituisce un limite assoluto ed inderogabile, che si aggiunge come norma di chiusura al limite di ampliamento, che deve essere contenuto nel 30 per cento della volumetria originaria. - V. S. nn. 427/1995, 302/1996. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Altri parametri e norme interposte