Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Onere di individuazione delle disposizioni impugnate e dei parametri costituzionali - Inammissibilità di una motivazione per relationem. (Classif. 113003).
È dichiarata inammissibile, per l'assoluta genericità della doglianza, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento al d.P.R. n. 670 del 1972, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dell'art. 29 della legge prov. di Trento n. 6 del 2020, che ha modificato l'art. 3 della legge prov. n. 2 del 2020, oggetto di precedente impugnazione. Il ricorrente non sviluppa alcuna autonoma e specifica motivazione, perché l'argomentazione consta di un mero rinvio per relationem alle censure già mosse, senza neppure individuare le specifiche disposizioni impugnate all'interno dell'indicato art. 29, contenente previsioni eterogenee, cosicché mancano gli elementi, anche minimi, che consentono di esaminare nel merito le censure mosse dal ricorrente sul punto. (Precedenti: S. 171/2021 - mass. 44135; S. 7 del 2021 - mass. 43552; S. 258/2020 - mass. 43547; S. 160/2020 - mass. 43325; S. 174/2020 - mass. 43055).