Sentenza 23/2022 (ECLI:IT:COST:2022:23)
Massima numero 44513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  25/11/2021;  Decisione del  25/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44497  44498  44499  44500  44501  44502  44503  44504  44505  44506  44507  44508  44509  44510  44511  44512


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Onere di individuazione delle disposizioni impugnate e dei parametri costituzionali - Inammissibilità di una motivazione per relationem. (Classif. 113003).

Testo

È dichiarata inammissibile, per l'assoluta genericità della doglianza, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento al d.P.R. n. 670 del 1972, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dell'art. 29 della legge prov. di Trento n. 6 del 2020, che ha modificato l'art. 3 della legge prov. n. 2 del 2020, oggetto di precedente impugnazione. Il ricorrente non sviluppa alcuna autonoma e specifica motivazione, perché l'argomentazione consta di un mero rinvio per relationem alle censure già mosse, senza neppure individuare le specifiche disposizioni impugnate all'interno dell'indicato art. 29, contenente previsioni eterogenee, cosicché mancano gli elementi, anche minimi, che consentono di esaminare nel merito le censure mosse dal ricorrente sul punto. (Precedenti: S. 171/2021 - mass. 44135; S. 7 del 2021 - mass. 43552; S. 258/2020 - mass. 43547; S. 160/2020 - mass. 43325; S. 174/2020 - mass. 43055).



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  06/08/2020  n. 6  art. 29  co. 

legge della Provincia autonoma di Trento  23/03/2020  n. 2  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art.