Sentenza 399/1996 (ECLI:IT:COST:1996:399)
Massima numero 22971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
11/12/1996; Decisione del
11/12/1996
Deposito del 20/12/1996; Pubblicazione in G. U. 28/12/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 399/96. SALUTE (TUTELA DELLA) - DIVIETO DI FUMARE NEI LUOGHI DI LAVORO CHIUSI E SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 32 COST. - ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.
SENT. 399/96. SALUTE (TUTELA DELLA) - DIVIETO DI FUMARE NEI LUOGHI DI LAVORO CHIUSI E SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 32 COST. - ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, lett. a), della legge 11 novembre 1975, n. 584 (recante: "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"), 9 e 14 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (recante: "Norme generali per l'igiene del lavoro"), cosi' come modificati dall'art. 33 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ("Attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394/CEE, 90/679 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"), nonche' 64, lett. b) e 65, comma 2, del decreto n. 626 del 1994, citato, nella parte in cui non prevedono il divieto di fumare nei luoghi di lavoro chiusi, in quanto - premesso che la normativa in vigore prevede strumenti idonei ad una adeguata protezione della salute dei lavoratori anche dal pericolo del cosiddetto fumo passivo; e considerato che, in adempimento delle disposizioni, di natura precettiva, che disciplinano tale protezione, i datori di lavoro devono attivarsi, con interventi (dislocazioni, orari, impianti, fino ad eventuali divieti), le cui modalita' non e' dato ovviamente di precisare in questa sede, per verificare in concreto che la salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata - la corretta interpretazione del sistema vigente non consente di ritenere sussistente la violazione delle norme costituzionali invocate dal giudice 'a quo'. - In ordine alla costante giurisprudenza della Corte, secondo cui la salute e' un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato, cfr. S: nn. 218/1994, 202/1991, 307/1990, 455/1990, 559/1987, 184/1986, 'ex multis'. - Sulla nocivita' del fumo c.d. passivo, v. S. n. 202/1991. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, lett. a), della legge 11 novembre 1975, n. 584 (recante: "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"), 9 e 14 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (recante: "Norme generali per l'igiene del lavoro"), cosi' come modificati dall'art. 33 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ("Attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394/CEE, 90/679 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"), nonche' 64, lett. b) e 65, comma 2, del decreto n. 626 del 1994, citato, nella parte in cui non prevedono il divieto di fumare nei luoghi di lavoro chiusi, in quanto - premesso che la normativa in vigore prevede strumenti idonei ad una adeguata protezione della salute dei lavoratori anche dal pericolo del cosiddetto fumo passivo; e considerato che, in adempimento delle disposizioni, di natura precettiva, che disciplinano tale protezione, i datori di lavoro devono attivarsi, con interventi (dislocazioni, orari, impianti, fino ad eventuali divieti), le cui modalita' non e' dato ovviamente di precisare in questa sede, per verificare in concreto che la salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata - la corretta interpretazione del sistema vigente non consente di ritenere sussistente la violazione delle norme costituzionali invocate dal giudice 'a quo'. - In ordine alla costante giurisprudenza della Corte, secondo cui la salute e' un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato, cfr. S: nn. 218/1994, 202/1991, 307/1990, 455/1990, 559/1987, 184/1986, 'ex multis'. - Sulla nocivita' del fumo c.d. passivo, v. S. n. 202/1991. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte