Sentenza 400/1996 (ECLI:IT:COST:1996:400)
Massima numero 23017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
11/12/1996; Decisione del
11/12/1996
Deposito del 20/12/1996; Pubblicazione in G. U. 28/12/1996
Massime associate alla pronuncia:
23018
Titolo
SENT. 400/96 A. PROCESSO CIVILE - DISCIPLINA TRANSITORIA - GIUDIZI PENDENTI ALLA DATA DEL 30.4.1995 - INAPPLICABILITA' DELLE NORME DEL NUOVO C.P.C. - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - RICONOSCIUTA RAGIONEVOLEZZA - FINALITA' DI RAPIDO AVVIO DEL NUOVO PROCESSO - NON FONDATEZZA.
SENT. 400/96 A. PROCESSO CIVILE - DISCIPLINA TRANSITORIA - GIUDIZI PENDENTI ALLA DATA DEL 30.4.1995 - INAPPLICABILITA' DELLE NORME DEL NUOVO C.P.C. - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - RICONOSCIUTA RAGIONEVOLEZZA - FINALITA' DI RAPIDO AVVIO DEL NUOVO PROCESSO - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 9 del d.l. 18.10.1995, n. 432, conv. in l. 20.12.1995, n. 534, nella parte in cui ha escluso l'applicabilita' ai giudizi in corso della nuova disciplina del processo civile ed in particolare degli artt. 178, 180, 183 e 190 bis, c.p.c., in quanto, premesso che il regime transitorio e' volto ad assicurare il passaggio da una disciplina ad un'altra secondo tempi e scale di priorita' che rientrano nel senso politico della discrezionalita' del legislatore, il quale ben puo' mantenere in vita solo una parte ovvero la totalita' delle norme abrogate in riferimento a situazioni pendenti, nel caso in esame, non risulta travalicato il limite della ragionevolezza, che vincola il legislatore nel regolare la successione delle leggi nel tempo, essendo la disciplina impugnata ispirata dall'intento di agevolare il piu' possibile la fase di avvio del nuovo processo. red.: F. Mangano
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 9 del d.l. 18.10.1995, n. 432, conv. in l. 20.12.1995, n. 534, nella parte in cui ha escluso l'applicabilita' ai giudizi in corso della nuova disciplina del processo civile ed in particolare degli artt. 178, 180, 183 e 190 bis, c.p.c., in quanto, premesso che il regime transitorio e' volto ad assicurare il passaggio da una disciplina ad un'altra secondo tempi e scale di priorita' che rientrano nel senso politico della discrezionalita' del legislatore, il quale ben puo' mantenere in vita solo una parte ovvero la totalita' delle norme abrogate in riferimento a situazioni pendenti, nel caso in esame, non risulta travalicato il limite della ragionevolezza, che vincola il legislatore nel regolare la successione delle leggi nel tempo, essendo la disciplina impugnata ispirata dall'intento di agevolare il piu' possibile la fase di avvio del nuovo processo. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte