Sentenza 400/1996 (ECLI:IT:COST:1996:400)
Massima numero 23018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  11/12/1996;  Decisione del  11/12/1996
Deposito del 20/12/1996; Pubblicazione in G. U. 28/12/1996
Massime associate alla pronuncia:  23017


Titolo
SENT. 400/96 B. PROCESSO CIVILE - DISCIPLINA TRANSITORIA - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI - DESTINAZIONE PER LA TRATTAZIONE DEI NUOVI GIUDIZI DI ALMENO LA META' DEI MAGISTRATI ADDETTI AGLI AFFARI CIVILI - MISURA TRANSITORIA - RAGIONEVOLE BILANCIAMENTO TRA L'ESIGENZA DI FAVORIRE L'AVVIO DEL NUOVO PROCESSO E L'ESIGENZA DI SMALTIRE I VECCHI GIUDIZI - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del d.l. 18.10.1995, n. 432, conv. in l. 20.12.1995, n. 534, sollevata in riferimento agli artt. 24, 25, 97 e 101 della Costituzione, in quanto la determinazione, ivi prevista, di destinare alla trattazione dei giudizi civili pendenti non piu' della meta' dei magistrati addetti agli affari civili rappresenta una misura, temporalmente limitata al 31.12.1996, dettata in via generale, e quindi senza vulnerare il principio del giudice naturale, quale esito ragionevole del bilanciamento operato tra l'esigenza di favorire la fase iniziale del nuovo processo e quella di smaltire il carico dei processi arretrati. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte