Sentenza 401/1996 (ECLI:IT:COST:1996:401)
Massima numero 23075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
11/12/1996; Decisione del
11/12/1996
Deposito del 20/12/1996; Pubblicazione in G. U. 28/12/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 401/96. REGIONE SICILIANA - IMPIEGO REGIONALE - INDENNITA' DI BUONUSCITA - COMPUTO DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA NELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA SOLO A DECORRERE DAL I GENNAIO 1985 - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA DIPENDENTI REGIONALI E LAVORATORI SUBORDINATI PRIVATI - DEDOTTA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ED ADEGUATA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 401/96. REGIONE SICILIANA - IMPIEGO REGIONALE - INDENNITA' DI BUONUSCITA - COMPUTO DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA NELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA SOLO A DECORRERE DAL I GENNAIO 1985 - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA DIPENDENTI REGIONALI E LAVORATORI SUBORDINATI PRIVATI - DEDOTTA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ED ADEGUATA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (recante: "Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale"), nella parte in cui consente il computo dell'indennita' di contingenza nell'indennita' di buonuscita soltanto a decorrere dal I gennaio 1985, in quanto - premesso che la Corte ha gia' affermato (v. sentenza n. 243/1993) la ragionevolezza della scelta legislativa dell'individuazione di tale data, segnando la stessa il momento di decorrenza del nuovo ordinamento giuridico ed economico del personale, improntato al principio della contrattazione collettiva; e a prescindere dalla non pertinenza del 'tertium comparationis' rappresentato dal trattamento dei lavoratori pubblici destinatari della legge 29 gennaio 1994, n. 87 - non e' conferente dedurre, in contrario, l'asserito collegamento tra il sistema retributivo dei dipendenti regionali e quello dei lavoratori subordinati privati. Invero, l'art. 1 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 17 si e' limitato ad agganciare la disciplina degli <>, stabilita per i dipendenti della Regione Sicilia, a quella prevista per il settore privato dell'industria; senza con cio' toccare il tema dell'inclusione di detta indennita' nel computo dell'indennita' di buonuscita, solo successivamente disposta per i dipendenti del settore privato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, che ha sostituito l'art. 2120 cod. civ.: norma, quest'ultima, la cui applicabilita' ai dipendenti in questione, se certamente non e' preclusa (v. sentenza n. 236 del 1986), non e' comunque da considerarsi costituzionalmente obbligata. - Cfr., altresi', S. n. 103/1995. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (recante: "Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale"), nella parte in cui consente il computo dell'indennita' di contingenza nell'indennita' di buonuscita soltanto a decorrere dal I gennaio 1985, in quanto - premesso che la Corte ha gia' affermato (v. sentenza n. 243/1993) la ragionevolezza della scelta legislativa dell'individuazione di tale data, segnando la stessa il momento di decorrenza del nuovo ordinamento giuridico ed economico del personale, improntato al principio della contrattazione collettiva; e a prescindere dalla non pertinenza del 'tertium comparationis' rappresentato dal trattamento dei lavoratori pubblici destinatari della legge 29 gennaio 1994, n. 87 - non e' conferente dedurre, in contrario, l'asserito collegamento tra il sistema retributivo dei dipendenti regionali e quello dei lavoratori subordinati privati. Invero, l'art. 1 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 17 si e' limitato ad agganciare la disciplina degli <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte