Sentenza 402/1996 (ECLI:IT:COST:1996:402)
Massima numero 22983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
11/12/1996; Decisione del
11/12/1996
Deposito del 20/12/1996; Pubblicazione in G. U. 28/12/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 402/96. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI MOBILITA' - LAVORATORI POSTI IN "MOBILITA' CORTA" - LIMITI DI ETA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA STABILITI DALLA PREVIGENTE NORMATIVA IN FAVORE DEI SOGGETTI POSTI IN "MOBILITA' CORTA" ANTERIORMENTE AL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 503 - OMESSA PREVISIONE - MANCATA PREVISIONE, ALTRESI', DELL'ESTENSIONE A DETTI LAVORATORI DELLA DEROGA AI LIMITI DI ETA' DISPOSTA PER ALTRE IPOTESI DI MOBILITA' - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SU DIRITTI QUESITI E SULLA GARANZIA PREVIDENZIALE - RICHIAMO INAPPROPRIATO ALL'IPOTESI DELLA "MOBILITA' LUNGA", QUALE 'TERTIUM COMPARATIONIS' - INCONFERENZA DEL PARAMETRO DELL'ART. 38 COST. - NON FONDATEZZA.
SENT. 402/96. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI MOBILITA' - LAVORATORI POSTI IN "MOBILITA' CORTA" - LIMITI DI ETA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA STABILITI DALLA PREVIGENTE NORMATIVA IN FAVORE DEI SOGGETTI POSTI IN "MOBILITA' CORTA" ANTERIORMENTE AL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 503 - OMESSA PREVISIONE - MANCATA PREVISIONE, ALTRESI', DELL'ESTENSIONE A DETTI LAVORATORI DELLA DEROGA AI LIMITI DI ETA' DISPOSTA PER ALTRE IPOTESI DI MOBILITA' - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SU DIRITTI QUESITI E SULLA GARANZIA PREVIDENZIALE - RICHIAMO INAPPROPRIATO ALL'IPOTESI DELLA "MOBILITA' LUNGA", QUALE 'TERTIUM COMPARATIONIS' - INCONFERENZA DEL PARAMETRO DELL'ART. 38 COST. - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 (e relativa tabella A) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (recante: "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") e 11 (e relativa tabella A) della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") - nella parte in cui non vengono fatti salvi i previgenti limiti di eta' per conseguire la pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori posti in "mobilita' corta" anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo citato, per i quali il diritto alla pensione di vecchiaia sarebbe originariamente maturato entro il periodo di mobilita' - in quanto l'iscrizione nelle liste di mobilita' comporta "l'acquisizione di uno 'status' produttivo di molteplici obblighi e diritti, tra i quali ultimi si annovera la percezione di un'indennita'", erogata per un periodo direttamente proporzionale all'eta' dei lavoratori, dalla quale, pero', non discende alcuna situazione soggettiva basata sulla pretesa assenza di soluzione di continuita' tra la percezione di mobilita' e il diritto a pensione: benefici che sono tra loro in rapporto di necessaria successione temporale, ma non di prosecuzione; ne consegue, altresi', la non pertinenza alla fattispecie del generico richiamo operato dal giudice 'a quo' al "principio di sicurezza sancito dall'art. 38 e, segnatamente, al principio di certezza nei traguardi conseguiti dall'assicurato su tale piano", dato che, appunto, nessun traguardo era stato raggiunto in relazione al trattamento pensionistico. Pertanto, la Corte non puo', senza modificare inammissibilmente la funzione dell'indennita' di "mobilita' corta", inserire nelle norme denunciate una previsione che assicuri l'immediato trattamento pensionistico a coloro i quali abbiano raggiunto il previgente limite del sessantesimo anno durante il periodo di godimento dell'indennita' stessa: una pretesa in tal senso, invero, trova spiegazione solo nell'avere assunto quale 'tertium comparationis' l'ipotesi normativa riferita alla "mobilita' lunga", senza averne considerato la inidoneita' dovuta al carattere di proroga eccezionale e derogatoria del previgente regime pensionistico. - Cfr., pure, S. nn. 268/1994 e 413/1995. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 (e relativa tabella A) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (recante: "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") e 11 (e relativa tabella A) della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") - nella parte in cui non vengono fatti salvi i previgenti limiti di eta' per conseguire la pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori posti in "mobilita' corta" anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo citato, per i quali il diritto alla pensione di vecchiaia sarebbe originariamente maturato entro il periodo di mobilita' - in quanto l'iscrizione nelle liste di mobilita' comporta "l'acquisizione di uno 'status' produttivo di molteplici obblighi e diritti, tra i quali ultimi si annovera la percezione di un'indennita'", erogata per un periodo direttamente proporzionale all'eta' dei lavoratori, dalla quale, pero', non discende alcuna situazione soggettiva basata sulla pretesa assenza di soluzione di continuita' tra la percezione di mobilita' e il diritto a pensione: benefici che sono tra loro in rapporto di necessaria successione temporale, ma non di prosecuzione; ne consegue, altresi', la non pertinenza alla fattispecie del generico richiamo operato dal giudice 'a quo' al "principio di sicurezza sancito dall'art. 38 e, segnatamente, al principio di certezza nei traguardi conseguiti dall'assicurato su tale piano", dato che, appunto, nessun traguardo era stato raggiunto in relazione al trattamento pensionistico. Pertanto, la Corte non puo', senza modificare inammissibilmente la funzione dell'indennita' di "mobilita' corta", inserire nelle norme denunciate una previsione che assicuri l'immediato trattamento pensionistico a coloro i quali abbiano raggiunto il previgente limite del sessantesimo anno durante il periodo di godimento dell'indennita' stessa: una pretesa in tal senso, invero, trova spiegazione solo nell'avere assunto quale 'tertium comparationis' l'ipotesi normativa riferita alla "mobilita' lunga", senza averne considerato la inidoneita' dovuta al carattere di proroga eccezionale e derogatoria del previgente regime pensionistico. - Cfr., pure, S. nn. 268/1994 e 413/1995. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte